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Energivori: apertura portale per dichiarazioni anni 2017 e 2019

Entro il 12 novembre 2018 le imprese energivore devono eseguire la dichiarazione

 

Con la Circolare n. 34/2018/ELT, la CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) ha pubblicato le disposizioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. del 5 aprile 2013 per l’anno 2017 e al D.M. del 21 dicembre 2017 per l’anno 2019. La CSEA ha inoltre aperto il portale per raccogliere le dichiarazioni per gli anni 2017 e 2019.

DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2017 (ANTE RIFORMA)

Riguarda le imprese con requisiti ante-riforma1. La dichiarazione utilizza la metodologia usata per l’anno 2016. Entro il 12 novembre 2018 vanno eseguite le dichiarazioni tramite il portale della CSEA, all’indirizzo http://energivori.ccse.cc/.

L’agevolazione consiste in un bonus legato ai consumi dell’anno 2017 che sarà accreditato (non si sa ancora quando) sul conto corrente comunicato dall’impresa.

DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2019 (POST RIFORMA)

Riguarda le imprese con requisiti post-riforma2. La dichiarazione utilizza la metodologia usata per l’anno 2018. Entro il 12 novembre 2018 vanno eseguite le dichiarazioni tramite il portale della CSEA, all’indirizzo http://energivori.ccse.cc/.

Per le imprese neo costituite l’accesso al portale sarà invece consentito fino al 31 dicembre 2018.

L’agevolazione consiste in uno sconto sul pagamento della componente ASOS nelle fatture dell’energia elettrica dell’anno 2019.

 

Si ricorda infine quanto segue:

• inserire il codice Ateco;

• confermare se si è una piccola, media o grande impresa;

• indicare se i dati di bilancio sono stati verificati da un revisore iscritto al registro dei revisori legali (D.L. 39/2010) o se tali dati sono già soggetti a revisione legale;

• nel caso il bilancio non sia redatto su anno solare, i dati devono essere riclassificati secondo il periodo 1° gennaio – 31 dicembre con procedura certificata da un revisore come da D.L. 39/2010.

 

Si riporta una tabella con indicate le scadenze più importanti.

 

 

1 Si riportano i parametri ante-riforma per godere dello status di impresa energivora per l’anno 2017:

1. attività manifatturiere con codice ATECO 2007 da 10.xx.xx a 33.xx.xx più altri individuati in seguito riconducibili ad attività estrattive;

2. utilizzo per lo svolgimento della propria attività di almeno 2.400.000 kWh annui;

3. rapporto tra il costo del quantitativo di energia elettrica utilizzata rispetto al fatturato dell’anno uguale o superiore al 2%.

 

2 Si riportano i parametri post-riforma per godere dello status di impresa energivora per l’anno 2019:

• utilizzo per lo svolgimento della propria attività di almeno 1.000.000 kWh annui (il limite si abbassa e, in base al D.lgs. 102/2014, anche queste imprese, se energivore, saranno tenute alla redazione della diagnosi energetica e al successivo monitoraggio)

• non avere lo status di “impresa in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

• possedere uno dei seguenti requisiti:

a) operare nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE 2014/C 200/01 (v. link approfondimento);

b) operare nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE 2014/C 200/01 (v. link approfondimento) e indice di intensità elettrica ≥ 20% (determinato sul periodo di riferimento come rapporto tra la spesa per la fornitura di energia elettrica e il VAL)

c) non rientrano nei precedenti punti a) e b) ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia per gli anni 2013 o 2014

 

Sostanzialmente si dovranno inserire, come già effettuato nello scorso mese di maggio per la dichiarazione 2018, i dati di bilancio e di consumo dell’energia elettrica però considerando il triennio 2015-2017.