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La provvisorietà degli oneri di sistema

La normativa attuale prevede che gli oneri di sistema siano fatturati a titolo di acconto e salvo conguaglio

 

All’interno del fitto groviglio normativo che impatta sugli oneri di sistema, alcuni dei principali provvedimenti normativi si sono inevitabilmente sovrapposti nel susseguirsi degli anni. Un solo elemento, di rilevante importanza, è rimasto sempre invariato: la caratteristica provvisorietà di questi stessi oneri. Attualmente, in merito al procedimento avviato per la riforma degli oneri di sistema, l’Autorità ha confermato che i valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali del sistema elettrico continuano ad essere applicati in via provvisoria alle utenze non domestiche. Con L’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 210/15, come convertito con la legge n. 21/2016, viene inoltre ribadito anche che saranno applicati a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuare secondo le modalità che saranno definite solo a conclusione del sopra citato procedimento. La speranza è che si possa giungere al più presto a una situazione di stabilità e certezza anche in merito a questo aspetto fin troppo incerto.