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Le nuove linee guida nel meccanismo dei certificati bianchi

Molte e consistenti novità: dai progetti ammissibili alle modalità di valutazione dei risparmi, dalle procedure di controllo e verifica agli strumenti di supporto

 

Con l’entrata in vigore del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 sono stati aggiornati i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali per l’accesso al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), noti anche come Certificati Bianchi, per il periodo 2017-2020.

I TEE sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Il sistema dei certificati bianchi prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente obiettivi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) risparmiate. Le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi sono affidate al Gestore Servizi Energetici (GSE).

Le principali novità sono riportate, in seguito, in forma schematica.

 

• Valore energetico dei TEE: 1 TEE = 1 TEP risparmiato (scompare il coefficiente moltiplicativo “tau”)

• Durata dell’incentivo: tra 3 e 10 anni a seconda della categoria dell’intervento. La cogenerazione segue un iter diverso (D.M. MSE 5/9/11)

• Due sole metodologie di valutazione dei risparmi: progetti a consuntivo (PC) e progetti standardizzati (PS)

• I progetti a consuntivo prevedono misurazioni giornaliere per almeno 6 mesi per definire i consumi pre intervento, baseline; per i progetti standardizzati vale la medesima regola, a meno di “sconti” da parte del GSE

• Soglie minime di risparmio addizionale nei primi 12 mesi di monitoraggio: 5 TEP per progetti standardizzati, 10 TEP per progetti a consuntivo

• Tipologie di certificati: Tipo I (risparmio energia elettrica), Tipo II (risparmio gas naturale), Tipo III (risparmi diversi da energia elettrica e gas naturale non nel settore dei trasporti), Tipo IV (risparmi diversi da energia elettrica e gas naturale nel settore dei trasporti)

• La qualifica di controparte centrale assunta dal GME consente di eliminare il rischio di controparte ed introduce una semplificazione degli adempimenti amministrativo-contabili derivanti dalla partecipazione al mercato organizzato (al termine di ciascuna sessione di mercato i venditori dovranno emettere una sola fattura nei confronti dell’acquirente GME e gli acquirenti riceveranno un’unica fattura dal GME)

 

Lunedì 19 giugno il GSE ha pubblicato i “Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti” di efficienza energetica per i quali è richiesto l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. Con la prossima newsletter saranno riassunte le principali novità. Nel frattempo, la difficoltà ad ottenere i titoli, l’incertezza legata all’obbligo delle misurazioni per 6/12 mesi per la definizione della baseline e l’effetto di piccoli operatori che hanno comperato a prezzi alti sono fattori che hanno contribuito all’aumento delle quotazioni dei titoli, arrivati fino a 270 Euro/TEE.

Polo Tecnologico per l’Energia da oltre tre anni ha ottenuto la certificazione UNI CEI 11352:2014 per le attività di “Erogazione di servizi energetici integrati volti al miglioramento dell’efficienza energetica presso i propri clienti mediante installazione di sistemi di monitoraggio e misura del consumo energetico”. Dal mese di luglio 2016, la norma UNI CEI 11352:2014 è un obbligo di legge per le E.S.Co. che vogliono accedere al meccanismo dei “Certificati bianchi” ed effettuare diagnosi energetiche ai sensi del D.Lgs 102/2014. PTE rimane a disposizione per offrire eventuale assistenza nell’ottenimento dei Certificati Bianchi.