Interessati i soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas e del servizio idrico integrato
La delibera del 1 giugno 2017 n. 384/2017/A ha determinato la misura dell'aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità dovuto dai soggetti soggetti iscritti all’anagrafica AEEGSI(1) operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato nell'ambito dell'attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. In base alla delibera, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per l'anno 2017 è pari:
La delibera n. 384/2017/A prevede, altresì, un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas e che esercitano una o più attività infrastrutturali (trasmissione, dispacciamento, misura ecc.) sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati e relativi all'esercizio 2016.
Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100 euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti.
Il termine per il versamento è il 15 settembre, mentre entro il 30 settembre i soggetti obbligati dovranno comunicare all'Autorità i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il settore dell’energia elettrica, ai fini del calcolo del contributo, non rientrano la quota destinata all’autoconsumo, mentre rientrano i Titoli di Efficienza Energetica (TEE), i ricavi derivanti da tariffa incentivante “Conto Energia”, da "Ritiro Dedicato" in cessione totale e/o parziale (RID) e da vendita con tariffa onnicomprensiva.
Comunicato - http://www.autorita.energia.it/it/comunicati/17/170810.htm
Delibera - http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/384-17.pdf
Allegato - http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/384-17all.pdf
Faq - http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-contributo11.htm
Esempio |
Un’impresa, tramite cogeneratore, ha ceduto a terzi 5.000 MWh elettrici e incassato 250.000 Euro. Essa rientra nei soggetti passivi di cui all’art. 2.1 punto a. dell’All. A della delibera 348/17. In questo caso l’aliquota è pari allo 0,33 per mille ed è pari a 82,50 Euro. Dato che tale valore è minore del limite di 100 Euro, l’impresa non dovrà fare la dichiarazione on-line e nemmeno il versamento. |
(1) Tutti i soggetti regolati, eccetto i piccoli produttori di energia elettrica individuati con delibera 443/2012/A (ndr tipicamente impianti di produzione di potenza complessiva minore o uguale a 100 kW), devono accreditarsi presso l'Anagrafica operatori per potere accedere alle singole raccolte dati dell'Autorità, in base alle delibere GOP 35/08 e 347/2012/R/idr
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