Le misure sono già in vigore dal 1° gennaio 2018
Con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 21.12.2017 e con la successiva delibera di ARERA (ex AEEGSI) del 28.12.2017 921/2017/R/EEL, per le c.d. imprese energivore, è prevista la possibilità di ridurre i costi degli oneri connessi al sostegno alle rinnovabili delle fatture di fornitura dell’energia elettrica.
La nuova normativa ha seguito un lungo iter e ha tenuto conto del Trattato CE relativo agli aiuti di Stato e alla riforma degli oneri di sistema, con lo scopo di semplificare il meccanismo di accesso alle agevolazioni per le imprese energivore e assicurare alle imprese agevolate certezza sugli oneri applicabili nell’anno di competenza. Innanzitutto va chiarito come, per l’anno 2017, si applichi ancora la precedente metodologia. Per ora l’Autorità non ha ancora previsto alcuna disposizione e quindi rimaniamo in attesa che lo faccia.
Ricordiamo i parametri precedenti per godere dello status di impresa energivora:
Non accedono alle agevolazioni di cui al nuovo decreto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/1 concernente Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.
La nuova normativa prevede che i calcoli per l’anno n siano eseguiti non sulla base del precedente anno, bensì in base ai dati del periodo di riferimento, dall’anno n-4 all’anno n-2. (la dichiarazione per l’anno 2018 prenderà in considerazione il periodo di riferimento dall’anno 2014 all’anno 2016)
I nuovi requisiti sono i seguenti:
e uno dei seguenti requisiti:
Al fine di comprendere la struttura delle agevolazioni, si ricorda che la riforma degli oneri di sistema prevede che gli oneri di sistema siano sostituiti dalle componenti ASOS e ARIM. La componente ASOS comprende la componente A3* che finanzia il supporto alle fonti rinnovabili nonché il supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal meccanismo CIP6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili.
La normativa prevede uno sconto sui livelli di contribuzione della componente A3*, in base alle tipologie a), b) e c) esposte precedentemente. Sono riportate le seguenti tabelle.
Tabella 1
Tabella 2
L’agevolazione consiste nella riduzione del pagamento della componente A3* e il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A3* è pari a:
Sotto indichiamo alcuni link alla normativa di riferimento per eventuali approfondimenti.
L’argomento risulta di ampia portata e di difficoltà non indifferente. Inoltre Autorità e CSEA devono ancora pubblicare delibere e circolari per integrare quanto già disciplinato. Polo Tecnologico per l’Energia rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e per fornire assistenza a tutte le imprese.
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