Alcune note e precisazioni utili per le imprese energivore in merito alle voci di bilancio che vengono presentate nella dichiarazione
L’Allegato A Delibera 28 dicembre 2017 921/2017/R/ee prevede delle novità nei seguenti casi:
Riportiamo testualmente quanto previsto dalla sopra citata delibera e invitiamo quindi le imprese interessate a procedere ad adeguarsi a quanto previsto.
Articolo 4 - Disposizioni in merito ai requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017
(…)
4.6 Ai fini del calcolo del VAL, i dati di bilancio forniti dalle imprese devono far riferimento al periodo 1° gennaio - 31 dicembre.
4.7 Le imprese che redigono il bilancio su periodi diversi da quello individuato al comma 4.6 devono presentare dati di bilancio riclassificati. La procedura di riclassificazione deve essere certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.
4.8 Ai fini della registrazione nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, le società che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare che i dati utilizzati per il calcolo del VAL sono stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010
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