Il “DM gasivori” è ora al varo della Commissione europea
Il 2 marzo scorso il ministro Calenda ha firmato, in applicazione della legge europea 2017, il decreto che avvia l’iter di revisione del sistema dei corrispettivi pagati dalle imprese industriali a forte consumo di gas naturale, al fine di stabilire un sistema di agevolazioni analogo a quello previsto per le imprese energivore e finanziare le misure di decarbonizzazione.
Il decreto ministeriale del 2 marzo 2018 definisce, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato, le imprese a forte consumo di gas naturale che potranno accedere ad un regime di agevolazioni da adottare con successivo decreto ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 2 della Legge europea 2017.
Ai fini del DM, sono considerate imprese a forte consumo di gas le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 94.582 Sm3/anno, e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
Viene poi fatto presente come, a decorrere dal 1° luglio 2018, le imprese con consumi superiori a 1 milione di Sm3/anno che utilizzano il gas naturale totalmente, o per almeno l’80%, come materia prima per uso non combustibile saranno esonerate dal pagamento delle componenti tariffarie RET (trasporto) e RE (distribuzione).
Il presente decreto è notificato alla Commissione Europea e non sarà data esecuzione alle misure in esso contenute prima che la procedura abbia condotto a una decisione finale della Commissione e solamente dopo l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Il peso delle agevolazioni per le imprese gasivore interessate sarà minore di quello per le imprese energivore, visto che gli oneri di sistema sulle fatture del gas pesano meno di quelli presenti nella fattura dell’energia elettrica.
È infine rimandata a un successivo decreto (da adottare sentita l’Autorità) la definizione dei livelli di agevolazione.
PTE terrà monitorato l’evolversi della normativa e vi informerà delle eventuali novità.
Approfondimento |
Le componenti tariffarie RET e RE, oggetto della presente riforma, fanno parte degli oneri generali che si pagano nella fattura del metano e sono definite nel modo seguente. RET: componente tariffaria relativa al trasporto, espressa in euro/Sm3, definita dalla ARERA a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11. Tale componente è applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti. RE: componente tariffaria relativa alla distribuzione, espressa in euro/Sm3, definita dalla ARERA a copertura degli oneri relativi alle misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale. |
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