Entro il 12 novembre 2018 le imprese energivore devono eseguire la dichiarazione
Con la Circolare n. 34/2018/ELT, la CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) ha pubblicato le disposizioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. del 5 aprile 2013 per l’anno 2017 e al D.M. del 21 dicembre 2017 per l’anno 2019. La CSEA ha inoltre aperto il portale per raccogliere le dichiarazioni per gli anni 2017 e 2019.
DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2017 (ANTE RIFORMA)
Riguarda le imprese con requisiti ante-riforma1. La dichiarazione utilizza la metodologia usata per l’anno 2016. Entro il 12 novembre 2018 vanno eseguite le dichiarazioni tramite il portale della CSEA, all’indirizzo http://energivori.ccse.cc/.
L’agevolazione consiste in un bonus legato ai consumi dell’anno 2017 che sarà accreditato (non si sa ancora quando) sul conto corrente comunicato dall’impresa.
DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2019 (POST RIFORMA)
Riguarda le imprese con requisiti post-riforma2. La dichiarazione utilizza la metodologia usata per l’anno 2018. Entro il 12 novembre 2018 vanno eseguite le dichiarazioni tramite il portale della CSEA, all’indirizzo http://energivori.ccse.cc/. Per le imprese neo costituite l’accesso al portale sarà invece consentito fino al 31 dicembre 2018.
L’agevolazione consiste in uno sconto sul pagamento della componente ASOS nelle fatture dell’energia elettrica dell’anno 2019.
Si ricorda infine quanto segue:
Si riporta una tabella con indicate le scadenze più importanti.
1 Si riportano i parametri ante-riforma per godere dello status di impresa energivora per l’anno 2017:
2 Si riportano i parametri post-riforma per godere dello status di impresa energivora per l’anno 2019:
Sostanzialmente si dovranno inserire, come già effettuato nello scorso mese di maggio per la dichiarazione 2018, i dati di bilancio e di consumo dell’energia elettrica però considerando il triennio 2015-2017.
In allegato è possibile visionare le normative di riferimento.
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