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Sabato 1 Aprile 2023

Potenziale rimborso delle addizionali provinciali sull’energia elettrica

Una recente sentenza riapre il dibattito sul recupero dei costi sostenuti nel biennio 2010-2011


317 recupero addizionali

Nel 2011 la Commissione Europea aveva ravvisato un’incompatibilità tra la norma europea (Direttiva 2008/118/CE) e quella italiana in merito all’applicazione delle addizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica (variabili da 9,3 a 11,4 €/MWh per consumi sino a 200.000 kWh/mese). Conseguentemente le addizionali provinciali erano state abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La novità importante è dovuta alle sentenze n. 27099/2019 e n. 27101/2019 del 23/10/2019, nelle quali la Corte di Cassazione, organo che rappresenta il giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria, ha dichiarato quanto segue:

  1. inapplicabilità delle norme istitutive dell’anzidetta addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica;
  2. conferma del diritto di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato;
  3. applicazione del termine di prescrizione decennale.

Da parte di ogni società che abbia pagato le suddette addizionali (generalmente riaddebitate dal fornitore in bolletta) negli anni 2010 e 2011, nasce la legittima aspetattiva di poter chiedere alla società fornitrice di energia la restituzione delle somme versate e non ancora prescritte.

Si ricorda che l’addizionale provinciale sull’energia elettrica era istituita per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese per sito. La misura dell’accisa era di euro 9,30 per mille kWh e le province potevano deliberare aumenti fino a euro 11,40 per mille kWh.

Si ricorda che, assieme all’addizionale provinciale, veniva pagata anche l’imposta erariale. Il peso dell'imposta complessiva a carico dei soggetti obbligati, in seguito alla abolizione dell’addizionale provinciale,  non variava, poichè l'aumento dell'accisa erariale era stato effettuato in modo da "assicurare la neutralità finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica".

Si riportano i valori dell’addizionale provinciale e dell’imposta erariale fino al 31.12.2011 e dal 01.01.2012.

317 recupero addizionali 1

Ad esempio, con un’aliquota minima (9,3 €/MWh), per un sito con consumo pari ad almeno 200 MWh al mese (200.000 kWh), la spesa mensile per quel sito era pari ad € 1.860,00 e quella annuale ad € 22.320. Per due anni sarebbe il doppio. Per un sito con consumo pari ad almeno 200.000 kWh/mese l’importo oggetto di recupero è quindi pari a più di 40 mila euro.

Si ritiene utile elencare le attività che riteniamo necessarie:

  1. Interrompere il termine di prescrizione di dieci anni (se pagavate direttamente in fattura le addizionali)
  2. Eseguire la richiesta di rimborso al fornitore (se il fornitore accetta la questione si risolve, altrimenti va valutato di procedere con una causa civile)

Per l’impresa che decide di attivarsi nel recupero dei costi, consigliamo di affidarsi ad uno studio legale o all’ufficio legale della propria associazione di categoria.

Diversamente, per vostra informazione e sperando di fare cosa gradita, abbiamo contattato il nostro studio di avvocati che normalmente utilizziamo per controversie nei confronti di GSE, Autorità eccetera, il quale ha preparato una proposta di consulenza per il rimborso delle addizionali.

 

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