Sintesi delle principali novità in ambito energetico
Il Decreto Legge n. 34 (c.d. Decreto rilancio), pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 maggio 2020, è composto da 266 articoli e numerosi allegati e interessa diversi settori in ambito socio-economico. In questo speciale cercheremo di riassumere brevemente i contenuti del DL relativi al mondo dell’Energy Management. Si riportano i principali argomenti:
Il DL dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, cosa che potrà comportare modifiche e integrazioni. Inoltre, sono previsti molti decreti attuativi per definire nel dettaglio le modalità di applicazione delle diverse misure previste.
Questa è la misura più attesa del provvedimento e introduce un credito di imposta del 110% per interventi di efficientamento energetico degli edifici (art. 119) o per adeguamento sismico. Il Super Ecobonus si applica agli interventi effettuati:
L’incentivo riguarda le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 (salvo proroghe) e andrà ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo qualora si intervenga sugli edifici esistenti eseguendo almeno uno dei seguenti interventi (c.d. “interventi trainanti”):
Sono inoltre inclusi gli interventi di adozione di misure antisismiche (Sismabonus) su qualunque tipo di edificio ubicato nelle sole zone 1, 2 e 3 di cui all'Ordinanza PCM n. 3274 del 20/03/2003, mantenendo i limiti di spesa previsti dall’art. 16 del DL 63/2013. A fianco si riportano le zone sismiche del territorio italiano con recepimento delle variazioni operate dalle singole Regioni.
Il credito di imposta del 110% si applica anche ai seguenti interventi, a condizione che siano eseguiticongiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” nel rispetto dei requisiti previsti:
Tutti gli interventi devono chiaramente rispettare i requisiti minimi di legge in termini di performance ed essere eseguiti a regola d’arte. Un requisito fondamentale per l’accesso al Super Ecobonus prevede che l’insieme degli interventi attuati garantisca il raggiungimento dalla classe energetica più alta oppure il miglioramento di almeno due classi energetiche. Tali prestazioni energetiche dell’edificio/unità immobiliare devono essere certificate con APE ante e post intervento.
Il vero potenziale di questa norma non risiede soltanto nella misura maggiorata (110%) del credito di imposta, ma anche e soprattutto nella possibilità prevista dall'art. 121 del "Decreto Rilancio" di:
La norma presenta quindi un enorme potenziale in quanto, al ricorrere di tutti i requisiti sinora elencati, permette al contribuente di riqualificare energeticamente l’immobile a “costo zero”.
Occorre sottolineare che l'art. 119 prevede la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per lo sconto in fattura o cessione del credito anche per i seguenti interventi:
I professionisti tecnici, in virtù dei requisiti previsti per accedere al Superbonus, rivestiranno un ruolo chiave nel procedimento. Ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (art. 121), la principale documentazione da presentare, redatta da un tecnico abilitato per le proprie competenze, risulta essere:
Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili.
Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. In questo caso l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante rivalendosi sul soggetto “originario”, ovvero su chi è stato committente dei lavori e ha per primo ceduto la detrazione. Nei fatti, se non vi è concorso di colpa, chi acquista il credito non ha più nulla da temere, in quanto la responsabilità ricade sempre sul soggetto che lo ha ceduto inizialmente.
PTE ha creato una filiera (banche, imprese fornitrici, artigiani e consulenti) per garantire realizzazioni “chiavi in mano”, con particolare riferimento alla tipologia dei condomini.
Il DL prevede anche la riduzione di alcuni oneri delle bollette dell’energia elettrica (art. 30) e in materia di pagamento delle accise sui prodotti energetici (art. 129).
Per quanto riguarda la prima, questa riguarda le componenti relative alle quote fisse e alle quote potenza a carico del “Trasporto e gestione del contatore” e degli “Oneri generali di sistema”, i cui corrispettivi sono stati ridotti per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, ma solo per le utenze in bassa tensione diverse dagli usi domestici. Tale risparmio è stato parametrato rispetto ai valori vigenti dei corrispettivi unitari nel primo trimestre dell’anno ed ammonta ad un valore complessivo di circa 600 milioni di euro per le utenze interessate. Le forniture non domestiche con potenza disponibile minore e uguale a 3,3 kW beneficeranno dell’azzeramento delle quote fisse (tariffe di distribuzione e misura e oneri generali di sistema). Alle forniture non domestiche con potenza disponibile maggiore a 3,3 kW viene riconosciuto l’azzeramento della quota potenza e la rideterminazione della quota fissa in base al valore convenzionale pari a 3 kW, senza alcuna limitazione ai prelievi.
Per quanto riguarda le accise, sono stati disposti degli sconti (pari al 10%) sul pagamento delle rate di acconto delle accise per l’energia elettrica e per il gas naturale per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020, oltre a diverse proroghe di scadenze di adempimenti (di cui molte relative alla mensilità di maggio, quindi già obsolete alla data del presente articolo).
Tali benefici saranno applicati automaticamente dal proprio fornitore contestualmente all’emissione della fattura. Per le fatture relative al mese di maggio emesse precedentemente all’entrata in vigore del provvedimento, si riceveranno i conguagli spettanti entro la seconda fatturazione successiva.
L’art. 41 prevede il posticipo dei termini di scadenza per i soggetti obbligati, evitando il possibile aumento di richiesta e prezzo dei certificati bianchi alla fine del mese di maggio.
Ottima novità invece per gli impianti di Cogenerazione realizzati dal 1° gennaio 2019 che hanno diritto all’erogazione dei certificati CAR. Se prima del presente decreto venivano riconosciuti solo in seguito al primo anno solare completo di esercizio (per alcuni impianti significava aspettare più di due anni dalla messa in esercizio), ora il decreto ne prevede il riconoscimento dall’entrata in esercizio.
L’art. 44 amplia il fondo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2, incrementando di 100 milioni di euro i fondi per l’anno 2020 e di 200 milioni di euro quelli per l’anno 2021.
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