L’obbligo della diagnosi energetica è stato introdotto dall’art. 8 del D.Lgs 102/2014, che ha dato attuazione in Italia alla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Il decreto è entrato in vigore il 19/07/14 ed è accompagnato dai “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese” pubblicati a maggio 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il decreto impone alle grandi imprese e alle imprese energivore di eseguire una diagnosi energetica nei propri siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5/12/2015 e successivamente ogni 4 anni.
Ricadono nell’obbligo:
Ai fini del calcolo del numero di addetti e degli importi finanziari (fatturato e bilancio):
Per la definizione di imprese associate e collegate (v. schema seguente) si deve fare riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE recepita in Italia dal DM 18/4/2005.
Le imprese multisito soggette all’obbligo devono effettuare la diagnosi su un adeguato numero di siti rappresentativi delle proprie attività. Il numero di siti da sottoporre a diagnosi dipende dai consumi annuali di energia primaria (espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio) dei siti stessi. A tal riguardo l’ENEA ha proposto il seguente schema di riferimento, che è stato recepito nei “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese” pubblicati a maggio dal Ministero dello Sviluppo Economico. Per l’industria, tutti i siti con un consumo di energia primaria superiore a 10.000 TEP/anno devono essere sottoposti a diagnosi energetica (per gli altri settori la soglia è di 1.000 TEP/anno). I siti con un consumo inferiore a 100 TEP/anno devono essere oggetto di diagnosi solo se il loro consumo totale supera il 20% del consumo complessivo dell’impresa. Per i siti aventi consumi compresi fra 100 TEP/anno e 10.000 TEP/anno si applicano le percentuali indicate nella tabella.
Possono essere soggetti alla diagnosi anche i siti temporanei, purché la durata prevista dell’attività dell’impresa in tali siti sia di almeno 4 anni.
Nel caso delle imprese di trasporto, i siti da considerare comprendono sia le strutture nelle quali si svolgono le attività complementari al trasporto (uffici, officine, depositi, ecc.) sia il trasporto medesimo, che deve essere assimilato ad un sito “virtuale”.
Le Amministrazioni Pubbliche non ricadono nell’obbligo della diagnosi energetica. La ricognizione delle Amministrazioni Pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n.196. Tra le Amministrazioni pubbliche attualmente catalogate si possono trovare:
L’obbligo non si applica alle imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS o alle norme ISO 50001 o ISO 14001, a condizione che tali sistemi di gestione includano una diagnosi energetica realizzata nel rispetto dell’allegato 2 del D.Lgs 102/2014.
Le diagnosi devono essere condotte da Società di Servizi Energetici (SSE) o Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e devono essere effettuate nel rispetto dei criteri previsti dall’allegato 2 del D.Lgs. 102/14 e dalla norma tecnica UNI CEI EN 16247 (parti da 1 a 4).
Entro il 5/12/2015 le diagnosi devono essere trasmesse all’ENEA, secondo modalità che non sono ancora state definite e che saranno comunicate sul sito internet della stessa ENEA.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo, sono previste delle sanzioni pecuniarie variabili da 4.000 € a 40.000 €. L’impresa sanzionata deve comunque realizzare la diagnosi energetica entro sei mesi dall’irrogazione della sanzione.
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