Nell’attesa della pubblicazione ufficiale, riportiamo alcune delle novità più importanti e interessanti contenute nel Nuovo Conto Termico
È attesa a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Nuovo Conto Termico”, che modificherà il DM 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”.
Il meccanismo di incentivazione “restituisce” circa il 40% dei costi sostenuti per interventi di efficienza energetica in un tempo massimo di 5 anni, con rate annuali di pari importo. In alcuni casi la “restituzione” avviene in soli 2 anni e i rimborsi sono erogati in un’unica soluzione per importi fino a 5.000 €. L’incentivo può essere richiesto dalle Amministrazioni Pubbliche, dai privati cittadini e dalle imprese.
Solo per gli Enti Pubblici, sono agevolabili i seguenti interventi di efficienza energetica degli edifici esistenti:
Sia per gli Enti Pubblici che per i privati cittadini e le imprese, sono agevolabili i seguenti interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:
Il Nuovo Conto Termico non è cumulabile con la detrazione fiscale del 65%, né con i Titoli di Efficienza Energetica. Per le Amministrazioni Pubbliche, il Conto Termico è cumulabile con incentivi in conto capitale anche statali, fino ad un finanziamento del 100% delle spese ammissibili. Si segnala che ricadono fra le spese ammissibili le prestazioni professionali per la redazione delle diagnosi energetiche e degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici.
Rispetto alla detrazione fiscale il Conto Termico:
Rispetto al DM 28/12/12, il Nuovo Conto Termico ha introdotto importanti semplificazioni procedurali per l’accesso ai contributi: in alcuni casi sono previste modalità semiautomatiche di incentivazione.
Nell’attesa di una pubblicazione ufficiale del nuovo Conto Termico, è possibile conoscere quanto previsto da quello attuale sul sito del GSE a questo indirizzo.
AGGIORNAMENTO: Di seguito sono stati allegati i documenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale relativi al Nuovo Conto Termico. Prima dell'entrata in vigore effettiva devono trascorrere 90 gg dalla data di pubblicazione.
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