Per chiarezza, si sottolinea come le ricadute economiche siano previste solo per un numero molto ristretto di casi
Alcuni nostri clienti con impianti fotovoltaici sono contattati da studi professionali che propongono di svolgere le pratiche amministrative per l’ottenimento di agevolazioni legate alla produzione di energia elettrica prodotta dagli impianti. Più nello specifico si afferma che per i prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, non siano dovuti corrispettivi per l’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione. Con questo articolo si cerca di fare un po’ di chiarezza sull’argomento.
L’articolo 19, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (TIT) stabilisce che l’energia elettrica prelevata dalla rete per alimentare i servizi ausiliari di generazione, compresa quella prelevata dagli impianti di pompaggio, non è soggetta ai corrispettivi per l’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione. L’Autorità per l’energia ha chiarito che, ai soli fini dell'applicazione della disposizione di cui all’art. 19, per l'identificazione dei Servizi Ausiliari è possibile fare riferimento alla definizione di UNIPEDE (Unione Internazionale dei produttori e distributori di energia elettrica, oggi Eurelectric), utilizzata anche da Terna S.p.A. per la raccolta dei dati statistici del settore elettrico. Fino ad ora non era chiaro quali e quanti tra i Servizi Ausiliari che caratterizzano un impianto fotovoltaico potessero essere ricompresi all’interno della definizione di cui all’Art. 19 della delibera. Da non molto UNIPEDE ha invece integrato la lista dei carichi che possono essere ricompresi quali servizi ausiliari di centrale, e fra questi ha ricompreso condizionatori, luci, sistemi di videosorveglianza, etc..
Il produttore, per evitare il pagamento dei corrispettivi di distribuzione e trasmissione e dalle componenti A e UC relative agli oneri generali di sistema, deve presentare al proprio distributore una perizia asseverata indipendente, corredata di relazione di massima del progetto di tutta la parte relativa agli ausiliari. Tale perizia deve fare riferimento all’art. 19 commi 1 e 2 dell’allegato A alla del. 199/2011 (TIT), non deve essere rilasciata dal tecnico che ha seguito l’impianto ma da persona estranea e che sia ing./perito iscritti all’albo e deve essere apposto il timbro dell’ing./perito iscritti all’albo, non è retroattiva e il beneficio ha decorrenza da quando la perizia è inviata al distributore.
Si evidenzia tuttavia come le ricadute economiche ci possano essere solo nel caso in cui l’impianto operi in cessione totale e che per i servizi ausiliari di centrale sia stato predisposto un pod apposito.
Il regime di ritiro dedicato con cessione totale in rete permette di vendere l’energia prodotta e non prevede autoconsumo. E’, ad esempio, il caso di un grande parco fotovoltaico costruito per generare energia.
Negli altri casi è previsto che la produzione netta incentivabile sia data dalla differenza tra la produzione lorda e l’energia assorbita dai servizi ausiliari al netto, altresì, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea. Si differenziano i “conti energia” fino al quarto, in cui è l’energia prodotta che è incentivata. Però in questo caso i servizi ausiliari sono comunque soddisfatti dall’energia prodotta.
Quindi l’agevolazione indicata è di rara applicazione.
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