Rinviati i termini per l’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori nei condomini e per l’uso delle rinnovabili termiche nei nuovi edifici
Per favorire il risparmio energetico e la corretta ripartizione dei consumi, il D.Lgs 102/2014 prevedeva l'obbligo di installazione per i condomini dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore entro il 31 dicembre 2016. Il DL 244/2016, c.d. “Decreto Milleproroghe”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, proroga tale obbligo di 6 mesi portandolo al 30 giugno 2017 (art. 6, comma 10). I condomini soggetti alla nuova normativa sulla contabilizzazione del calore sono tutti quei condomini con caldaia centralizzata, il cui impianto sia a distribuzione verticale e costruito fino agli anni '80, sul quale si dovrà intervenire con una contabilizzazione indiretta, e quelli con distribuzione ad anello, costruiti a partire dagli anni '90. La sanzione amministrativa per il mancato adeguamento è compresa tra i 500 e i 2500 euro, a seconda delle disposizioni adottate dalle singole Regioni.
Il “Decreto Milleproroghe” rinvia inoltre di un anno (dal 31 dicembre 2016 al 1° gennaio 2018) l'obbligo di coprire con fonti rinnovabili il 50% dei consumi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova realizzazione o in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (art. 12, comma 2). Per tutto il 2017 pertanto rimane quindi l’obbligo di coprire con rinnovabili il 35% della somma dei fabbisogni.
Il “Decreto Milleproroghe” prevede novità riguardanti altre materie, di cui diamo notizia nelle altre news.
Informazioni e definizioni |
CONTABILIZZAZIONE: significa “leggere” i consumi di energia, appartamento per appartamento misurando - in modo diretto o indiretto - il calore fornito alle diverse abitazioni da un generatore centralizzato o da una rete di teleriscaldamento. TERMOREGOLAZIONE: riguarda invece la possibilità di variare la temperatura desiderata nei diversi ambienti interni tramite le valvole termostatiche installate sui caloriferi. Il D.Lgs 102/2014 definisce il CONDOMINIO come un edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni. |
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