Obbligo di comunicazione on-line entro il 30 aprile
La Legge 10/91 prevede l’obbligo di nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, anche detto energy manager, nei seguenti casi:
* Nella seguente tabella si può vedere, per le più diffuse tipologie di vettore energetico, il fattore di conversione in TEP:
La FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) ha predisposto una piattaforma web per l’inserimento delle nomine dell’Energy Manager e dei consumi che è l’unico canale per l’invio della nomina, al seguente indirizzo. La nomina va effettuata secondo le seguenti tempistiche:
Si ricorda come, la mancata nomina, comporti l’applicazione di una sanzione amministrativa. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” prevede infatti che […] L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.
È possibile consultare una linea guida contenente tutte le informazioni necessarie per la registrazione al portale e il successivo invio dei dati, scaricabile al seguente indirizzo.
Polo Tecnologico per l’Energia può svolgere questo servizio per le proprie imprese.
Chi è l'Energy Manager |
L’energy manager è un tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, una figura introdotta in Italia dalla legge 10/91 al fine di promuovere il controllo dei consumi e la diffusione di buone pratiche di efficientamento energetico presso i soggetti pubblici e privati caratterizzati da consumi importanti. |
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