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Sabato 1 Aprile 2023

Obbligo di nomina dell’energy manager per i grandi consumatori

 Obbligo di notifica online entro il 30 aprile


287  Obbligo energy manager 2019

L’energy manager o tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia è una figura introdotta con la legge 10/91 al fine di sensibilizzare le aziende all’uso responsabile dell’energia e all’efficientamento energetico.

In accordo con la legge, tutti i soggetti consumatori d’energia, sia pubblici che privati, entro il 30 aprile di ogni anno sono soggetti all’obbligo di nomina nei seguenti casi:

  • I consumi energetici dell’anno precedente per soggetti operanti nel settore industriale siano superiori a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio;
  • I consumi registrati nell’anno precedente per soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti siano superiori a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.

 

All’interno del calcolo delle tonnellate equivalenti di petrolio consumate l’anno precedente la nomina devono essere considerate tutte le forme di energia o vettore energetico comunemente usate. Sono pertanto da considerarsi i tradizionali combustibili fossili, il gas naturale ed l’energia elettrica prelevata dalla rete ma anche il calore consumato attraverso il teleriscaldamento o l’energia rinnovabile ottenuta da dalla produzione del fotovoltaico o dalla combustione di biomassa.

Nella seguente tabella riportiamo, per le più diffuse tipologie di vettore energetico, il fattore di conversione in TEP:

Gas naturale Energia elettrica acquistata o prodotta da fonti rinnovabili Benzine Gasolio Olio combustibile Calore consumato da fluido termovettore acquistato
1.000 Sm3 MWh 1000 litri 1.000 litri t MWh
0,836 0,187 0,79 0,860 0,98 0,103

 

La nomina deve essere depositata sulla piattaforma online “NEMO”, sviluppata appositamente dalla FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia). La piattaforma rappresenta l’unico canale per l’invio delle nomine ed è disponibile al seguente indirizzo. All’interno del sito è possibile inoltre consultare una linea guida contenente tutte le informazioni necessarie per la registrazione al portale e il successivo invio dei dati.

La nomina va effettuata secondo le seguenti tempistiche:

  • per i soggetti obbligati: entro il 30 aprile 2019. I consumi di riferimento per il calcolo delle soglie sono quelli del 2018;
  • per i soggetti che procedono volontariamente alla nomina: i soggetti non sottoposti all’obbligo possono nominare il Responsabile in qualunque momento dell’anno, fermo restando l’obbligo del 30 aprile per le nomine degli anni successivi, come previsto dal punto 5 della nota esplicativa della Circolare MiSE del 18 Dicembre 2014.

Si ricorda come, la mancata nomina, comporti l’applicazione di una sanzione amministrativa. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” prevede infatti che […] L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.

Polo Tecnologico per l’Energia può svolgere questo servizio per le proprie imprese.

 

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