Obbligo di notifica online entro il 30 aprile
L’energy manager o tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia è una figura introdotta con la legge 10/91 al fine di sensibilizzare le aziende all’uso responsabile dell’energia e all’efficientamento energetico.
In accordo con la legge, tutti i soggetti consumatori d’energia, sia pubblici che privati, entro il 30 aprile di ogni anno sono soggetti all’obbligo di nomina nei seguenti casi:
All’interno del calcolo delle tonnellate equivalenti di petrolio consumate l’anno precedente la nomina devono essere considerate tutte le forme di energia o vettore energetico comunemente usate. Sono pertanto da considerarsi i tradizionali combustibili fossili, il gas naturale ed l’energia elettrica prelevata dalla rete ma anche il calore consumato attraverso il teleriscaldamento o l’energia rinnovabile ottenuta da dalla produzione del fotovoltaico o dalla combustione di biomassa.
Nella seguente tabella riportiamo, per le più diffuse tipologie di vettore energetico, il fattore di conversione in TEP:
Gas naturale | Energia elettrica acquistata o prodotta da fonti rinnovabili | Benzine | Gasolio | Olio combustibile | Calore consumato da fluido termovettore acquistato |
1.000 Sm3 | MWh | 1000 litri | 1.000 litri | t | MWh |
0,836 | 0,187 | 0,79 | 0,860 | 0,98 | 0,103 |
La nomina deve essere depositata sulla piattaforma online “NEMO”, sviluppata appositamente dalla FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia). La piattaforma rappresenta l’unico canale per l’invio delle nomine ed è disponibile al seguente indirizzo. All’interno del sito è possibile inoltre consultare una linea guida contenente tutte le informazioni necessarie per la registrazione al portale e il successivo invio dei dati.
La nomina va effettuata secondo le seguenti tempistiche:
Si ricorda come, la mancata nomina, comporti l’applicazione di una sanzione amministrativa. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” prevede infatti che […] L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.
Polo Tecnologico per l’Energia può svolgere questo servizio per le proprie imprese.
Polo Tecnologico per l'Energia srl
Via dei Felti, 38
38015 - Lavis TN
Tel. +39 0461 391535
Fax. +39 0461394497
Contattaci via email
A breve la nuova galleria immagini PTE...