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Newsletter 1 – 2017

 

Adempimenti per gli autoproduttori (non fotovoltaico)

Rilevazione statistica della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia – Anno 2016

 

L’art. 7 del D.Lgs 6 settembre 1989 n. 322 prevede l’obbligo per le imprese di rispondere ad alcune rilevazioni statistiche effettuate dal Sistema statistico Nazionale. Si tratta della rilevazione Statistica effettuata da Terna S.p.A., per l’intero settore elettrico italiano in ambito SISTAN (Sistema Statistico Nazionale). Per chi ha impianti di autoproduzione non da fotovoltaico, entro il 3 marzo 2017 (lo scorso anno era il 31 marzo), dovrà comunicare i dati riguardanti produzione e consumo finale di energia elettrica relativi all’anno 2016. Agli interessati Terna dovrebbe aver già inviato la consueta “Lettera di richiesta”.

Ai fini della raccolta dati ricordiamo che occorre utilizzare l’applicazione web GSTAT, disponibile sul sito www.terna.it, nella sezione “Sistema Elettrico – Statistiche e Previsioni – GSTAT”. 

L’Ufficio Statistico di Terna S.p.A., con l’obiettivo di ottimizzare il processo di comunicazione con i propri Utenti, chiederà alle imprese di comunicare l’indirizzo di Posta Certificata (PEC), all’indirizzo e-mail: call.center.gstat@terna.it. Il prossimo anno, con l’utilizzo della PEC, si potrà definitivamente automatizzare il canale di comunicazione. Per qualsiasi informazione riguardante la rilevazione Statistica e l’inserimento della PEC, è a disposizione il Call Center Terna al numero 800 999 333 (dal lunedì al venerdì 08:30 – 17:00).

 

Dichiarazione anno 2015 per imprese energivore

Definite disposizioni operative per le imprese energivore per l’anno di competenza 2015

 

Il 28 dicembre 2016 l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha pubblicato la Delibera N.801/2016/R/EEL che stabilisce le disposizioni operative per le imprese a Forte Consumo di Energia per l’anno di competenza 2015.

Per inviare le dichiarazioni 2015 è necessario utilizzare il portale web della CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) che è stato aperto il 31 gennaio 2017. Dalla data dell’apertura del portale le Imprese hanno tempo fino al 3 aprile 2017 (60 giorni) per inviare la dichiarazione. Decorso tale termine, la dichiarazione non potrà dare luogo al riconoscimento di agevolazioni.

Entro 30 giorni dal termine della raccolta delle dichiarazioni, la CSEA pubblicherà l’Elenco delle Imprese a Forte Consumo di Energia per l’anno 2015.

Rispetto alle Dichiarazioni degli scorsi anni dovranno essere presentate informazioni aggiuntive. In particolare, l’Autorità ha disposto che sarà necessario inserire:

 

1. I dati relativi al VAL (Valore Aggiunto Lordo) relativo agli anni dal 2011 al 2015.

2. Il dato relativo al codice identificativo del sistema SEU/SEESEU nel caso di impresa titolare di un sistema di questo tipo. In caso contrario andrà predisposta una dichiarazione attestante che l’impresa non è titolare di un SEU/SEESEU.

 

Come per il contributo relativo all’anno 2014, da poco erogato, il calcolo del contributo è fatto in base a parametri trimestrali (Q = Quarter) fissati dall’Autorità e che riportiamo nella tabella sottostante.

 

 

Il parametro VAL, in base alle indicazioni contenute nell’Allegato 4 alle Linee Guida Europee in materia di aiuti di stato nei settori energia ed ambiente, può essere calcolato in 2 modi:

 

1. Fatturato + produzione capitalizzata e altri redditi operativi + o – variazione delle scorte – acquisti di beni e servizi (escluso costo del personale) – altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili – dazi e imposte sulla produzione;

2. Risultato lordo di gestione + costi del personale

 

Dal calcolo del VAL vanno comunque esclusi i proventi e gli oneri classificati come straordinari nei conti aziendali.

Nella pratica quindi il VAL può essere calcolato secondo la seguente formula che comprende diverse voci del Conto Economico del Bilancio Consolidato:

 

VAL = A1 + A2 + A3 – A4 – A5 – B6 – B7 – B8 – B11

 

Come per gli anni precedenti, Polo Tecnologico per l’Energia rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e per fornire assistenza nella pratica di inserimento delle dichiarazioni.

 

Milleproroghe 2016 e riforma degli oneri di sistema per le imprese

Ripercorriamo i passaggi che hanno fatto slittare temporalmente l’attesa riforma degli oneri di sistema che sta creando non pochi disagi e incertezze alle imprese italiane

 

Con il D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, anche detto “Milleproroghe 2015”, all’art. 3, comma 2, lett. b) veniva disposto di […] adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura […]

Tenendo conto della necessità di adottare atti normativi secondari e di regolazione per dare attuazione al nuovo sistema e dell’esigenza tecnica di intervenire anche sui sistemi di fatturazione, il poco tempo a disposizione (48 ore) per poter strutturare una riforma risultò fin da subito inadeguato. Il risultato è che dal 1° gennaio 2016 tutta la fatturazione sull’energia elettrica delle utenze diverse dal domestico è da considerare “provvisoria salvo conguaglio”.

Durante l’anno 2016 non è stata attuata alcuna riforma in merito agli oneri di sistema, facendo permanere il clima di incertezza.

Inoltre, in sede europea, non c’è stata la definitiva conclusione della notifica della riforma della struttura tariffaria per la raccolta degli oneri generali di sistema e delle relative agevolazioni per le imprese energivore. In questo caso i tempi sono dettati dalla Commissione europea e dopo lo sblocco delle agevolazioni per l’anno 2014 e la raccolta dei dati per il 2015, si attende il verdetto definitivo previsto nel corso del 2017.

Con il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (“Milleproroghe 2016”), all’ art. 6 comma 9, la decorrenza di applicazione della riforma, inizialmente prevista ad inizio 2016, è stata posticipata al 1° gennaio 2018. Permane però l’incognita sulla provvisorietà dell’applicazione degli oneri in acconto.

Per esempio, le aliquote provvisorie del 2016 hanno posto eguale a zero la componente AE a carico delle imprese non energivore e destinata a finanziare gli sgravi sulla componente A3 alle imprese a Forte Consumo di Energia. Non è dato quindi di sapere come gli sgravi conseguenti alle dichiarazioni per l’anno 2015 saranno finanziati.

Un altro fattore di incertezza riguarda il pagamento degli oneri di sistema anche sull’energia autoconsumata, seppure con aliquote pari al 5% delle ordinarie. A riguardo, il Governo si è espresso sottolineando che sull’energia autoprodotta e autoconsumata non devono gravare oneri di sistema secondo il concetto che “non devono essere gravati di oneri i fattori di produzione”, ma non c’è nulla di certo e concreto.

Si può quindi concludere che la cosiddetta riforma degli oneri di sistema non è ancora ben definita. Le ricadute economiche per le imprese potrebbero essere molto importanti e, pertanto, riporteremo gli aggiornamenti con le prossime newsletter.

 

Milleproroghe 2016 e rinvio dei termini per i condomini

Rinviati  i termini per l’installazione delle  valvole termostatiche e dei contabilizzatori nei condomini e per l’uso delle rinnovabili termiche nei nuovi edifici

 

Per favorire il risparmio energetico e la corretta ripartizione dei consumi, il D.Lgs 102/2014 prevedeva l’obbligo di installazione per i condomini dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore entro il 31 dicembre 2016.

Il DL 244/2016, c.d. “Decreto Milleproroghe”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, proroga tale obbligo di 6 mesi portandolo al 30 giugno 2017 (art. 6, comma 10).

I condomini soggetti alla nuova normativa sulla contabilizzazione del calore sono tutti quei condomini con caldaia centralizzata, il cui impianto sia a distribuzione verticale e costruito fino agli anni ’80, sul quale si dovrà intervenire con una contabilizzazione indiretta, e quelli con distribuzione ad anello, costruiti a partire dagli anni ’90.

La sanzione amministrativa per il mancato adeguamento è compresa tra i 500 e i 2500 euro, a seconda delle disposizioni adottate dalle singole Regioni.

Il “Decreto Milleproroghe” rinvia inoltre di un anno (dal 31 dicembre 2016 al 1° gennaio 2018) l’obbligo di coprire con fonti rinnovabili il 50% dei consumi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova realizzazione o in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (art. 12, comma 2).

Per tutto il 2017 pertanto rimane quindi l’obbligo di coprire con rinnovabili il 35% della somma dei fabbisogni.

Il “Decreto Milleproroghe” prevede novità riguardanti altre materie, di cui daremo notizia con le prossime Newsletter PTE.

 

Energy Manager: nomina on-line entro il 30 Aprile

La soglia minima di consumo annuo per l’obbligo di nomina è di 10.000 tep per il comparto industriale, 1.000 tep per gli altri settori

 

Dal 2016, La FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) ha predisposto una piattaforma web per l’inserimento delle nomine dell’Energy Manager e dei consumi che è l’unico canale per l’invio della nomina, al seguente indirizzo. La nomina va effettuata secondo le seguenti tempistiche:

 

• Per i soggetti obbligati: entro il 30 aprile 2017, come previsto dall’art.19 della Legge 10/91. I consumi di riferimento per il calcolo delle soglie sono quelli dell’anno antecedente

• Per i soggetti che procedono volontariamente alla nomina: i soggetti non sottoposti all’obbligo possono nominare il Responsabile in qualunque momento dell’anno, fermo restando l’obbligo del 30 aprile per le nomine degli anni successivi, come previsto dal punto 5 della nota esplicativa della Circolare MiSE del 18 Dicembre 2014.

 

È possibile consultare una linea guida contenente tutte le informazioni necessarie per la registrazione al portale e il successivo invio dei dati, scaricabile al seguente indirizzo.

Ricordiamo che a decorrere dal 19 Luglio 2016, il D.Lgs. 102/14 ha previsto (art. 12) che gli Energy Manager nominati da soggetti interessati alla richiesta di certificati bianchi, dovranno essere EGE certificati da parte terza per poter accedere al meccanismo. In alternativa è possibile rivolgersi ad una società E.S.Co. certificata UNI CEI 11352:2014 come Polo Tecnologico per l’Energia.

 

Ecco la Tutela Simile: ultimi passi verso la fine del mercato tutelato

Cos’è cambiato dal 1° gennaio 2017 per consumatori domestici e piccole imprese

 

Il Mercato di maggior tutela è rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese in bassa tensione non collegate a siti di media e alta tensione. In seguito al recepimento della normativa europea, la fine del mercato di Maggior tutela, sembra essere vicina, ma non c’è ancora una data certa perché la norma italiana che fissa il termine al 30 giugno 2018 non è ancora stata approvata. È certo, però, che il 2017 sarà un anno di transizione per gli utenti domestici e le piccole imprese che saranno incentivati a passare al mercato libero. Dal 2007 tali consumatori possono scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica anche se, attualmente, circa il 70% degli utenti sono ancora nel mercato di Maggior Tutela.

Al fine di accompagnare il consumatore verso il mercato libero, a partire dal 1° gennaio 2017, l’Autorità ha istituito il regime di Tutela Simile che si rivolge a tutti gli utenti domestici e non, attualmente serviti in Maggior Tutela.

Attraverso la Tutela Simile, continuano ad essere applicate le condizioni economiche e contrattuali definite per il servizio di Maggior Tutela, ma il consumatore potrà scegliere il suo fornitore sulla base di un bonus sconto una tantum che ciascun fornitore ha deciso di applicare nella prima bolletta.

Sul sito www.portaletutelasimile.it si possono visionare le offerte commerciali dei vari fornitori aderenti e confrontare i bonus previsti. I bonus sono differenti tra clienti domestici e non, ma l’importo del bonus è fisso e indipendente dal consumo. Tutte le condizioni contrattuali sono definite dall’Autorità, obbligatorie e omogenee per tutti i venditori, rendendo le offerte facilmente confrontabili tra loro e con il servizio di Maggior Tutela.

Il contratto di fornitura di energia elettrica in Tutela Simile ha durata 12 mesi, non rinnovabile e sarà possibile attivarlo fino al 30 giugno 2018. Il contratto può essere stipulato con il fornitore direttamente attraverso il sito web in base ai posti disponibili che sono limitati. Ogni fornitore ha riservato la possibilità a un numero preciso di clienti di aderire alla propria offerta, pertanto ci si aspetta che quelle con bonus più convenienti saranno le più richieste.

Se si dovesse recedere dal contratto prima della sua scadenza, nell’ultima bolletta verrà addebitata la parte di bonus proporzionale ai mesi restanti.

Alla sua scadenza il cliente può decidere se aderire ad un’offerta di mercato libero con lo stesso fornitore o con un altro venditore o può richiedere di tornare nel servizio di Maggior Tutela. In caso di mancata conclusione di un nuovo contratto, il cliente resta con lo stesso fornitore, ma gli vengono applicate condizioni contrattuali ed economiche di mercato libero definite dall’Autorità.

Nelle classifiche dei “bonus” offerti ai clienti che aderiranno al servizio è Engie, azienda produttrice francese conosciuta con il nome di GDF Suez fino all’aprile 2015, che primeggia sia sui domestici (115 € offerti) sia sui non domestici (200 €).

Si tratta quindi di una buona occasione per clienti domestici e piccole imprese attualmente nel mercato di Maggior tutela dell’energia elettrica.

 

Seminario su dispacciamento e smart-grid

Resoconto dell’evento organizzato da AEIT-TAA

 

Venerdì 20 gennaio 2017, presso l’Università di Ingegneria a Mesiano di Trento, si è tenuto il seminario dal titolo “Regolazione del servizio di dispacciamento nello sviluppo della smart-grid“ organizzato dalla Sezione AEIT – Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni – del Trentino Alto Adige.

All’evento, rivolto ai tecnici di aziende elettriche, a consulenti e progettisti e a tutti quelli che si interessano all’evoluzione delle reti di distribuzione dell’energia elettrica, hanno partecipato circa 160 persone provenienti da tutta Italia.

Il concetto di smart-grid sta assumendo consistenza in numerose realtà. L’AEEGSI ha avviato un procedimento per formare provvedimenti di riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento, prevedendo nuove attività in capo ai Distributori (DSO) nei rapporti con Terna (TSO). In diverse parti della Nazione si stanno mettendo in pratica e sono già stati realizzati alcuni progetti tesi a sviluppare porzioni di rete nella direzione intelligente, smart appunto. Questi argomenti considerano sia le reti elettriche, sia il mercato dei servizi di dispacciamento e quindi la revisione degli sbilanciamenti, l’apertura di MSD, il capacity market e la revisione delle sessioni del mercato infragiornaliero.

Durante il seminario sono state presentate le regole in via di emanazione, le idee poste allo studio e le esperienze di operatori che si sono attivati in queste tematiche e lo stato dell’arte del contributo del Comitato CEI 316.

Si riporta, a lato e in forma schematica, l’elenco degli interventi.

A conclusione dei lavori, il prof. Fauri ha esaminato la regolazione del servizio di dispacciamento e l’evoluzione della rete elettrica in Italia e ha annunciato la partenza, in primavera, presso la Facoltà di Ingegneria di Trento, di un corso sul dispacciamento, prima iniziativa in Italia sull’argomento, che si potrà avvalere anche dei casi pratici trattati da PTE.

I materiali del convegno sono disponibili sul sito dell’AEIT.