Image

Numero 1 – 2021

 

Energivori 2021

Pubblicati i primi due elenchi, si attende la riapertura del portale

 

Sono stati pubblicati il 1° e il 2° elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2021, distinte per classi di agevolazione ai sensi del precedente comma 2.2, lettere b) e c) dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel.

PTE ha verificato se l’impresa cliente è inclusa nell’elenco definitivo oppure nell’elenco delle imprese in istruttoria (in questo caso è necessario accedere al portale per verificare l’esito dei controlli e inviare eventuali documenti aggiuntivi/rettifiche).

Si segnala infine che, come previsto dalla deliberazione 217/200/R/eel, entro il 28.02.2021 la CSEA aprirà la sessione suppletiva per consentire l’inserimento della dichiarazione alle imprese che non avessero rispettato il termine perentorio del 30.11.2020 per la presentazione della dichiarazione necessaria per l’avvio del procedimento di aggiornamento dell’elenco 2021. A tal proposito si precisa che l’attribuzione della classe di agevolazione all’interno di questa sessione permetterà di poter godere dei relativi benefici a decorrere dal 1° febbraio 2021 (11 mesi di agevolazione anziché 12) e che le imprese in classe di agevolazione VAL, ammesse tramite la sessione suppletiva, dovranno comunque versare interamente la contribuzione nella misura prevista dal DM 21 dicembre 2017.

PTE rimane a disposizione per assistere le imprese nell’eventuale dichiarazione suppletiva e per la risoluzione di eventuali problematiche.

 

Al via le istanze per le Comunità energetiche

Il GSE ha pubblicato le regole tecniche

 

Dopo avere ottenuto il via libera ARERA, il GSE ha pubblicato sul sito le Regole tecniche che riportano i requisiti, le modalità di richiesta per l’accesso al servizio, lo schema di contratto standard, i criteri di calcolo e le tempistiche di erogazione dei contributi economici. Per i gruppi di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni che hanno già realizzato gruppi di autoconsumo collettivo o comunità energetiche, il Gse ha predisposto un modello di istanza preliminare semplificata di accesso al servizio, che già da oggi è possibile inviare tramite il nuovo Portale presente nell’area clienti del Gse. In questo modo, potrà essere garantito l’accesso agli incentivi, a partire dalla data di presentazione della richiesta preliminare.

A tale data, la configurazione per la quale si richiede l’accesso al servizio dovrà già possedere tutti i requisiti previsti nelle Regole Tecniche e dovranno già essere stati sottoscritti tutti i mandati al Soggetto Referente da parte dei clienti finali e produttori facenti parte o che rilevano ai fini della configurazione e, nel caso di gruppi di autoconsumatori e laddove ne ricorrano le circostanze, le liberatorie degli eventuali clienti finali non facenti parte della configurazione. Sul sito GSE sono disponibili i modelli di mandato al soggetto referente e di liberatoria in formato editabile.

Polo Tecnologico per l’Energia può aiutare le imprese (comunità energetiche) e i condomini (autoconsumo collettivo) nell’iter procedurale e per tutte le attività necessarie, riportate in seguito:

 

ricerca dell’area e degli altri autoconsumatori, verifica dei requisiti previsti;

creazione della comunità energetica/autoconsumo collettivo;

realizzazione degli impianti;

richiesta degli incentivi al GSE:

richiesta istanza preliminare di accesso;

completamento dell’istanza di accesso;

predisposizione dell’istruttoria di qualifica.

 

Polo Tecnologico per l’Energia dal mese di gennaio 2021 partecipa al Desk Italiano per le comunità energetiche con l’obiettivo di dare il proprio contributo per individuare le barriere e le opportunità per la diffusione delle comunità energetiche, scambiare e condividere esperienze, identificare misure e soluzioni per promuovere le comunità energetiche, riconoscere buone pratiche e trasferirle contribuendo alla disseminazione del progetto, discutere i risultati intermedi e finali del progetto europeo COME RES tra cui le buone pratiche internazionali e discutere il recepimento e l’attuazione delle norme in materia di comunità energetiche in Italia.

 

Prezzi minimi garantiti 2021

Alcune informazioni generali e i valori aggiornati da ARERA

 

L’Autorità ha pubblicato i valori dei prezzi minimi garantiti per l’anno 2021. Ma cosa sono? In seguito un’esauriente spiegazione.

Cosa sono i prezzi minimi garantiti?

I prezzi minimi garantiti sono stati introdotti dall’Autorità inizialmente con la deliberazione n. 34/05 e, successivamente, confermati con la deliberazione n. 280/07.

Sono dei prezzi minimi che il GSE si impegna a sostenere per l’acquisto dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.

I prezzi minimi garantiti hanno una duplice finalità:

 

1. assicurare la sopravvivenza economica agli impianti di minori dimensioni che sfruttano risorse marginali o residuali che, in quanto tali, non potrebbero essere altrimenti utilizzate;

2. garantire una remunerazione minima, qualunque sia l’andamento del mercato elettrico.

 

Tale finalità implica che i prezzi minimi garantiti debbano essere correlati ai costi di gestione degli impianti di produzione di energia elettrica e, in quanto tali, siano soggetti a essere aggiornati nel tempo.

L’energia elettrica ritirata dal GSE nell’ambito del ritiro dedicato viene da quest’ultimo collocata sul mercato: la differenza tra costi e ricavi in capo al GSE è posta a carico della componente tariffaria ASOS ed è sostanzialmente attribuibile ai prezzi minimi garantiti.

Chi ne ha diritto?

Dall’anno 2014 i prezzi minimi garantiti si applicano:

 

agli impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW che accedono alle “incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull’energia prodotta”;

agli impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kW che accedono alle “incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull’energia prodotta”;

agli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e agli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, a eccezione delle centrali ibride, che non accedono alle “incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull’energia prodotta”

 

limitatamente ai primi 1,5 milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto (per i primi 2 milioni di kWh immessi in rete annualmente nel caso degli impianti alimentati da biogas da fermentatori anaerobici, da biomasse solide e da biomasse liquide). Tali prezzi minimi garantiti sono differenziati per fonte come di seguito elencate:

 

biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi a eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento CE n. 73/09 del Consiglio Europeo del 19 gennaio 2009;

gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi a eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento CE n. 73/09 del Consiglio Europeo del 19 gennaio 2009;

eolica;

solare fotovoltaica;

geotermica;

idrica;

fonti diverse dalle precedenti

 

e si applicano:

nel caso della fonte idrica sulla base di scaglioni progressivi in relazione all’energia elettrica immessa in rete;

nei casi delle rimanenti fonti sulla base di un valore unico in relazione a tutta la quantità di energia elettrica che ha diritto al riconoscimento dei relativi prezzi minimi garantiti.

 

Come sono determinati?

L’articolo 7, comma 7.6, dell’Allegato A alla deliberazione n. 280/07 nella sua nuova formulazione ha definito i criteri per l’aggiornamento dei prezzi minimi garantiti relativi agli anni successivi al 2014 (fino a nuova ridefinizione sulla base di rivisti costi di gestione degli impianti di produzione) a partire dai valori vigenti per l’anno precedente e tenendo conto del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.

Ritiro dedicato e prezzi minimi garantiti

I produttori decidono di commercializzare l’energia prodotta e immessa in rete tramite la convenzione del Ritiro dedicato (RID), stipulano con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) un contratto che regola e stabilisce i criteri di questa vendita. Consiste nella cessione al GSE dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato. Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.

I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell’energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell’incentivo, per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete. Il prezzo riconosciuto ai produttori dipende dalla tipologia di impianto e da eventuali ulteriori incentivi riconosciuti sullo stesso.

Se l’impianto è:

 

a fonte rinnovabile, non incentivato, di potenza fino a 1 MW;

fotovoltaico, incentivato, di potenza fino a 100 kW;

idroelettrico, incentivato, di potenza efficiente fino a 500 kW.

 

il produttore può richiedere l’applicazione dei Prezzi Minimi Garantiti.

Polo Tecnologico per l’Energia rimane a disposizione per valutare la convenzione che offra il miglior prezzo e il minor impegno per l’eventuale rendicontazione prevista.

 

 

Novità per la dichiarazione annuale di consumo per l’energia elettrica relativa all’anno di imposta 2020

Il 31 marzo è il termine ultimo per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Dogane

 

I soggetti in possesso di una licenza d’officina elettrica (di produzione e/o di acquisto) rilasciata dall’Agenzia delle Dogane devono presentare entro il 31 marzo 2021 la dichiarazione di consumo per l’anno di imposta 2020.

A differenza degli scorsi anni, le modalità per la presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Dogane sono state cambiate. Da quest’anno infatti l’adempimento dichiarativo dovrà essere assolto in forma telematica, utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l’interoperabilità, sia nella modalità S2S – System to System sia in modalità U2S – User to System.

Infine altre modifiche minori interessano la compilazione vera e propria della dichiarazione, la cui struttura in quadri è la seguente:

 

quadro A della produzione

quadro B usi promiscui

quadro C consumi propri esenti da accisa

quadro E consumi propri assoggettati ad accisa

quadro G energia elettrica ceduta

quadro H energia elettrica ricevuta

quadri J, L, M di dettaglio mensile

quadro P di liquidazione dell’accisa

quadro Q di riepilogo e saldo dell’accisa

 

Ricordiamo che la mancata compilazione e successivo invio di tale dichiarazione può comportare sanzioni amministrative (da € 500,00 ad € 3.000,00) che possono anche inficiare la validità della licenza con conseguente sospensione di eventuali incentivi.

Riportiamo dunque una descrizione schematica dei soggetti all’obbligo e delle attività di assistenza da parte di PTE.

Chi deve presentare la dichiarazione?

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione sono tutti coloro i quali provvedono al versamento delle accise sull’energia elettrica direttamente all’Agenzia delle Dogane. Tra i soggetti che rientrano nell’obbligo troviamo ad esempio coloro che consumano in parte o totalmente l’energia elettrica autoprodotta da impianti di cogenerazione o che godono di esenzioni per particolari processi che sono considerati “usi esenti”.

In aggiunta devono presentare la dichiarazione di consumo anche:

 

i titolari di impianti fotovoltaici in regime di Scambio sul Posto che utilizzano l’energia prodotta in locali o luoghi diversi da abitazioni, con potenza maggiore di 20 kW;

i titolari di impianti di produzione (es. idroelettrico, fotovoltaico, eolico) che cedono totalmente in rete l’energia elettrica prodotta.

 

Chi non è titolare di licenza di officina elettrica non deve effettuare alcuna dichiarazione.

Assistenza da parte di PTE

Per non rischiare di incorrere in errori e sanzioni, Polo Tecnologico per l’Energia fornisce da anni assistenza per i propri clienti e li segue in ogni passo nella procedura assicurando che la dichiarazione sia correttamente compilata e che venga inviata entro i tempi e le modalità previste.

I servizi che PTE propone sono i seguenti:

 

1. predisposizione della documentazione di supporto;

2. compilazione della dichiarazione di consumo;

3. determinazione delle rate mensili da versare per l’anno in corso.

 

PTE rimane a disposizione per chiunque avesse bisogno di supporto nello svolgimento della procedura, tramite un servizio di assistenza dedicato.