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Newsletter 2 – 2014

 

Costi dell’energia in europa

Prezzi energia elettrica

 

Premessa

Gli aumenti dei prezzi dell’energia figurano tra le principali preoccupazioni politiche poiché creano ulteriori oneri per imprese e famiglie e influiscono sulla competitività complessiva dell’Europa. Con questo documento riportiamo una breve sintesi dei costi riferiti al secondo semestre 2013 pubblicati da Eurostat, l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea, relativi ai costi energetici (energia elettrica e gas) del settore industriale.

Energia elettrica

Lo schema seguente riporta le componenti dei prezzi al consumo.

 

 

La componente energia della bolletta consiste in due parti. Primo, la componente di commercializzazione all’ingrosso dei prezzi, che di norma riflette i costi sostenuti dalle imprese per fornire energia alla rete, tra cui quelli per l’acquisto di carburante o per la produzione, il trasporto e la trasformazione, e i costi di costruzione, gestione e demolizione delle centrali elettriche. Secondo, la componente di vendita al dettaglio comprende i costi relativi alla vendita di energia elettrica ai consumatori finali. I costi di rete riflettono i costi delle infrastrutture di trasmissione e di distribuzione legati alla manutenzione e all’espansione delle reti, ai servizi di sistema e alle perdite di rete. Spesso alle tariffe di rete si aggiungono oneri che servono a coprire altri costi come quelli derivanti dagli obblighi di servizio pubblico e dal sostegno tecnologico. Infine, si applicano tasse e imposte, che possono rientrare nel sistema tributario generale (IVA, accise) o essere imposte specifiche a sostegno di politiche energetiche e/o climatiche mirate.

I dati Eurostat riportati si riferiscono al secondo semestre 2012. Dati più aggiornati, per ora, non sono disponibili.

Le differenze evidenziate sono confermate anche ad oggi con l’eccezione della Germania, per la quale riportiamo, in seguito, un aggiornamento a parte.

Eurostat opera le seguenti divisioni.

 

1) In base ai consumi (1 MWh = 1 000 kWh):

• da 500 a 2 000 MWh

• da 2 000 a 20 000 MWh

• da 20 000 a 70 000 MWh

2) In base alla tipologia:

• utenti domestici (non considerati)

• utenti industriali

3) In base ai costi:

• Energia

• Rete (trasmissione, distribuzione, dispacciamento, perdite di rete)

• Tasse e imposte (con oneri di sistema)

 

Per l’Italia si segnala una marcata discontinuità tra i prezzi dell’energia nei tre scaglioni di consumo, come si può notare nella tabella seguente.

 

 

Lo scaglione tra 2 000 e 20 000 MWh ha prezzi molto elevati rispetto agli altri due scaglioni, cosa che spiega perché l’area Energia di Confindustria, nel mostrare i dati elaborati, evita questo scaglione. Abbiamo chiesto a Eurostat il perché di questa differenza senza ottenere, per ora, risposta.

Ad ogni modo l’analisi mostrerà anche i dati di questo scaglione.

Si segnala che, sebbene non siano disponibili dati nazionali uniformi sulle esenzioni, alcuni Stati membri concedono ad alcune industrie ad alta intensità energetica rilevanti esenzioni fiscali che mitigano in misura sostanziale gli effetti degli aumenti della componente fiscale dei prezzi.

Nelle pagine seguenti si riporta la tabella complessiva rielaborata sui dati Eurostat, e i grafici dei costi per i tre scaglioni di consumo.

 

 

 

 

 

 

Si evidenziano le considerevoli differenze da uno Stato membro all’altro per la voce di costo chiamata “Tasse e imposte”.  Gli Stati membri usano le tasse e le imposte per un’ampia serie di finalità, fra cui quella generale di garantire il gettito fiscale (ad esempio per finanziare la sanità e l’istruzione), ma anche per internalizzare i costi esterni di produzione e di consumo dell’energia e per finanziare politiche specifiche come quelle energetiche e climatiche o l’adeguamento dei settori che utilizzano combustibili fossili.

La Germania

In Germania vi è una situazione di prezzi per le imprese molto diversa a seconda che si rientri o meno nell’elenco delle imprese energivore. A chi rientra in questo elenco è riservato un notevole sconto sul costo degli oneri generali di sistema, in particolare la EEG Umlage (equivalente della nostra componente A3). In questo elenco al momento rientrano solo i grandi consumatori e le aziende di trasporto ferroviario.

Questo sistema è destinato a cambiare profondamente: è infatti allo studio una profonda revisione; dalle prime indicazioni che emergono dovrebbe venir rimodulato il sistema di sgravio per permettere anche alle piccole medie imprese di godere in parte dell’esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema. Dopo la revisione i vantaggi interesserebbero le aziende con consumi sopra il gigawattora. Contemporaneamente è in corso una revisione delle politiche di sostegno alle energie rinnovabili. Sono previste una notevole riduzione agli incentivi alle rinnovabili, in particolare al fotovoltaico, all’eolico on shore (impianti a terra) e alle bioenergie e una limitazione alla potenza incentivabile per le varie tipologie d’impianto. La nuova politica per le energie rinnovabili è previsto che entri in vigore nel corso della prossima estate.

Riteniamo importante conoscere le soluzioni trovate dal sistema tedesco in questo settore, in quanto è sempre stato un riferimento a livello europeo. Torneremo ad aggiornarvi non appena si passerà dagli studi di indirizzo attuali alle leggi e ai regolamenti definitivi.

 

Detrazioni 65% e 50% per tutto il 2014

Premessa

 

Si ricorda che le detrazioni 65% (ex 55%) sono ammesse per:

 

• interventi sull’involucro di edifici esistenti e cioè: strutture opache verticali e orizzontali, nonché vetri e infissi (comma 345 legge finanziaria 2007)

• interventi d’installazione di pannelli solari (comma 346 legge finanziaria 2007)

• interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 legge finanziaria 2007), impianti geotermici e alle pompe di calore (Finanziaria 2008), sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (Dl 201/2011)

• interventi di riqualificazione energetica dell’edificio (comma 344 legge finanziaria 2007)

 

Le detrazioni fiscali 50% (ex 36%) rimangono per manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro o risanamento conservativo.

Novità introdotte dalla legge di stabilità 2014

La detrazione 65% (ex 55%) per interventi di efficienza energetica prevede le seguenti scadenze:

 

• detrazione pari al 65%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 (30 giugno 2015 per i condomini);

• detrazione pari al 50%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (30 giugno 2016 per i condomini).

 

La detrazione 50% (ex 36%) per interventi di ristrutturazione prevede le seguenti scadenze:

 

• detrazione pari al 50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

• detrazione pari al 40%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

• detrazione pari al 36%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016.

 

Si riportano anche alcune note riguardanti le detrazioni del 65% per interventi antisismici. Questo beneficio fiscale, che fa parte del pacchetto delle detrazioni 50% per le ristrutturazioni, è stato introdotto in fase di conversione del Dl 63/2013 nella Legge 90/2013. La Legge di stabilità 2014 ne ha prorogato la scadenza (prevista per fine 2013) alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 per interventi “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.”

 

Fotovoltaico, cogeneratori, impianti mini eolici e micro-generatori rientrano tra le spese ammissibili

Premessa

 

Il Decreto-legge Del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013) ha istituito una nuova opportunità finalizzata ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle Micro Piccole e Medie Imprese. La norma è stata attuata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il 27 novembre 2013 e, con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 10 febbraio 2014, n. 4567, sono state fornite le istruzioni per l’attuazione dell’intervento. Sono stati definiti gli schemi di domanda e la documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo pubblico (GURI n. 37 del 14 febbraio 2014).

Fotovoltaico, cogeneratori, impianti mini eolici e micro-generatori come beni strumentali

L’acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa è considerato come spesa ammissibile ai sensi dell’agevolazione “Beni strumentali”, cosiddetta “Nuova Sabatini”.

Questo è quanto risulta dalla sezione FAQ relativa alla “Nuova Sabatini”, lo strumento agevolativo istituito dall’articolo 2 del “Dl Fare” (Dl n. 69/2013).

Lo strumento è rivolto alle PMI, operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Per gli approfondimenti sul meccanismo di accesso all’incentivo, rimandiamo alle pagine sul sito del Ministero dello sviluppo , al seguente link:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it

Si riportano le FAQ, aggiornate al mese di marzo 2014, relative all’ammissibilità del fotovoltaico e degli impianti di cogenerazione, mini eolico e micro-generatori:

6.2 E’ ammissibile l’acquisto di un impianto fotovoltaico?

L’acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

6.11 Sono agevolabili anche impianti di produzione di energia, oltre al fotovoltaico (es.: impianti di cogenerazione, mini eolico e micro-generatori)? Se si, i contributi sono cumulabili con le agevolazioni del Conto Energia?

Sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di cogenerazione, mini eolico (se non infissi al suolo) e micro-generatori non dotati di autonomia funzionale e reddituale, quindi considerati impianti da appostare nelle voci B.II.2 e B.II.3 del bilancio ai sensi dell’art 2424 del codice civile. Per la cumulabilità degli incentivi con l’agevolazione Beni Strumentali si dovrà fare riferimento ai limiti previsti all’art. 26 D.lgs. 28 del 2011 e ai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.

Si consiglia la visione delle FAQ per cogliere eventuali altre opportunità.

A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 le imprese potranno presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Mise, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana (l’elenco è disponibile sul sito del MISE al seguente link:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it

E’ previsto un meccanismo automatico e di accesso semplificato ai benefici. L’impresa presenta alla banca, tramite PEC, un’unica dichiarazione-domanda per la richiesta del finanziamento e per l’accesso al contributo ministeriale, dove attesta il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Quando la banca ha adottato la delibera di finanziamento, il Mise procede alla concessione del contributo e ne dà comunicazione all’impresa.

L’erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.

Informazioni e contatti

Per tutte le richieste di chiarimenti ed informazioni contattare esclusivamente la casella di posta elettronica: iai.benistrumentali@mise.gov.it

Alle richieste di chiarimenti pervenute sarà data risposta cumulativa con la lista di FAQ.

 

Novità per i prezzi minimi garantiti

Premessa

 

Il Ritiro dedicato è una forma semplificata di vendita di elettricità alla rete, demandando al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il ritiro, cioè l’acquisto, di tutta l’elettricità immessa in rete dall’impianto. Il GSE corrisponde al produttore un prezzo per ogni kWh ritirato.

Per accedere al Ritiro dedicato, è sufficiente stipulare una semplice convenzione con il GSE, che svolge il ruolo di intermediatore commerciale tra il produttore e il sistema elettrico.

Con l’entrata in vigore del Dm sviluppo 5 luglio 2012 (Quinto Conto energia) e del Dm sviluppo 6 luglio 2012 (incentivi rinnovabili elettriche), le tariffe incentivanti sono diventate onnicomprensive. Questo significa che, includendo al proprio interno anche un corrispettivo per la vendita, tali tariffe non sono più cumulabili con il Ritiro dedicato, che ad oggi si configura come un’alternativa agli incentivi veri e propri.

Novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2014

Le modifiche sono avvenute con la Delibera dell’Autorità per l’energia n. 618/2013/R/EFR del 19 dicembre 2013 e con il Dl n. 145/2013 (cosiddetto “Destinazione Italia”), convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Si riportano, in sintesi, le importanti novità introdotte:

 

• si applicano i prezzi minimi garantiti stabiliti dall’Autorità agli impianti fotovoltaici fino a 100 kW e a quelli idroelettrici fino a 500 kW, qualora godano già di incentivi, nonché a tutte le tipologie di impianti a fonti rinnovabili fino a 1 MW a condizione che non godano di incentivi sulla produzione elettrica;

• si applicano i prezzi zonali orari per tutte le tipologie di impianti a fonti rinnovabili in regime di Ritiro dedicato e non ricomprese nel punto precedente, e cioè:

o impianti a fonti rinnovabili incentivati fino a 1 MW;

o impianti a fonti rinnovabili, incentivati e non, di potenza superiore a 1 MW.