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Newsletter 2 – 2018

 

Imprese energivore e riclassificazione del bilancio

Alcune note e precisazioni utili per le imprese energivore in merito alle voci di bilancio che vengono presentate nella dichiarazione

 

L’Allegato A Delibera 28 dicembre 2017 921/2017/R/ee prevede delle novità nei seguenti casi:

 

• imprese con bilanci diversi dall’anno solare;

• imprese che non hanno sottoposto (in quanto non obbligate) il proprio bilancio a una revisione legale.

 

Riportiamo testualmente quanto previsto dalla sopra citata delibera.

Articolo 4 – Disposizioni in merito ai requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017

(…)

4.6 Ai fini del calcolo del VAL, i dati di bilancio forniti dalle imprese devono far riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre.

4.7 Le imprese che redigono il bilancio su periodi diversi da quello individuato al comma 4.6 devono presentare dati di bilancio riclassificati. La procedura di riclassificazione deve essere certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

4.8 Ai fini della registrazione nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, le società che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare che i dati utilizzati per il calcolo del VAL sono stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010

Invitiamo quindi le imprese interessate a procedere ad adeguarsi a quanto previsto.

 

Adempimenti relativi al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai fini dell’erogazione del contributo energivori

Alcune informazioni per la compilazione dell’autocertificazione utile per accedere all’incentivo 2016

 

Le imprese che risultano energivore per l’anno 2016, stanno ricevendo una comunicazione tramite PEC da parte della CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 maggio 2017 n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), risponde a due principali finalità: la tracciabilità degli importi erogati, ed il controllo del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (cumulo di agevolazioni, sovracompensazioni, aiuti de minimis, rispetto della cd. “clausola Deggendorf”, che vieta l’erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione, ecc.).

Le disposizioni del Regolamento si applicano anche al regime di aiuti di Stato relativo alle agevolazioni in favore delle imprese a forte consumo di energia. Il MiSE è tenuto ad iscrivere il suddetto regime di Aiuti nel RNA e ad individuarne il Soggetto Concedente, la CSEA, che è tenuta a registrare ogni singola agevolazione calcolata a seguito della dichiarazione dell’impresa, prima dell’approvazione da parte del proprio organo di vertice.

Le imprese che ricevono questa comunicazione devono restituire l’Allegato 2 con la quale autocertificano la dimensione della propria impresa (grande impresa, media impresa, microimpresa, piccola impresa) accompagnato dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante. Entrambi i documenti vanno inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: adempimentirna@pec.csea.it.

Nei venti giorni successivi alla data di registrazione:

 

• il RNA restituisce un esito positivo, negativo o rifiutato per i sistemi terzi;

• la CSEA approva l’agevolazione;

• la CSEA eroga l’importo approvato, ferma restando il superamento dei controlli in vigore (tutti i semafori attualmente visualizzabili su ciascun account devono essere verdi).

 

A breve, sarà, dunque, visualizzabile su ciascun account un ulteriore semaforo (“RNA”), che sarà grigio di default fino alla conclusione dell’iter descritto e diventerà verde in caso di esito positivo o rosso in caso di esito negativo da parte del registro.

Si avvisa, infine, che le tempistiche di restituzione dell’esito da parte del RNA possono variare in funzione di eventuali richieste che si trovino in una coda di elaborazione, con conseguente allungamento dei tempi di erogazione (possibile solo “a semaforo verde”).

 

Nomina dell’Energy Manager per i grandi consumatori

Obbligo di comunicazione on-line entro il 30 aprile

 

La Legge 10/91 prevede l’obbligo di nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, anche detto energy manager, nei seguenti casi:

 

• soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio;

• soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.

 

La FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) ha predisposto una piattaforma web per l’inserimento delle nomine dell’Energy Manager e dei consumi che è l’unico canale per l’invio della nomina, al seguente indirizzo. La nomina va effettuata secondo le seguenti tempistiche:

 

• per i soggetti obbligati: entro il 30 aprile 2018. I consumi di riferimento per il calcolo delle soglie sono quelli del 2017;

• per i soggetti che procedono volontariamente alla nomina: i soggetti non sottoposti all’obbligo possono nominare il Responsabile in qualunque momento dell’anno, fermo restando l’obbligo del 30 aprile per le nomine degli anni successivi, come previsto dal punto 5 della nota esplicativa della Circolare MiSE del 18 Dicembre 2014.

 

Si ricorda come, la mancata nomina, comporti l’applicazione di una sanzione amministrativa. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” prevede infatti che […] L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.

È possibile consultare una linea guida contenente tutte le informazioni necessarie per la registrazione al portale e il successivo invio dei dati, scaricabile al seguente indirizzo.

Polo Tecnologico per l’Energia può svolgere questo servizio per tutte le imprese interessate.

 

Clienti “nascosti”: obbligo di regolarizzazione entro il 30 giugno 2018

Prorogata la scadenza prevista per lo scorso anno, ma l’Autorità sembra decisa a far rispettare la normativa

 

Con questa news riprendiamo, aggiorniamo e riportiamo una trattazione completa di quanto affermato in un articolo pubblicato lo scorso anno dal titolo “Unità di consumo nei centri commerciali: obbligo di regolarizzazione entro il 1° ottobre 2017”.

Le configurazioni previste dall’Autorità

Con il Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC), ARERA regola i servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) e gli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusa (ASDC).

Gli SDC sono reti elettriche che distribuiscono energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, al netto di particolari eccezioni espressamente previste, non riforniscono clienti civili. Tali reti, nella titolarità di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici, sono sistemi elettrici caratterizzati dal fatto che per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. L’insieme dei SDC è individuato dall’Autorità ed è suddivisibile in Reti Interne di Utenza (RIU) e Altri SDC (ASDC): le RIU sono reti industriali esistenti al 2009 e connesse alle reti pubbliche di alta e altissima tensione; gli ASDC sono le altre reti esistenti al 2009 che rispettano la definizione di SDC. Si riporta uno schema esplicativo.

 

 

Unità di consumo e Unità immobiliare

La normativa catastale definisce l’Unità immobiliare come ogni fabbricato, o porzione di fabbricato o insieme di fabbricati, ovvero un’area che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale e quindi rappresenta un cespite indipendente. L’unità immobiliare è quindi identificata attraverso tre diversi parametri:

 

1. è un’entità fisica: un intero fabbricato (convitto, scuola, ecc.), ovvero una porzione di fabbricato (appartamento, negozio, ecc.), ovvero un insieme di fabbricati (opificio, caserma, ospedale costituito da diversi padiglioni, ecc);

2. è un’entità giuridica: appartenenza ad uno stesso proprietario inteso come ditta catastale;

3. è un’entità economica: cespite indipendente, inteso come minimo perimetro immobiliare avente capacità di produrre un reddito indipendente e quindi avente autonomia funzionale e reddituale.

 

Per Unità di Consumo (UC) si intende l’insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva.

In generale l’Unità di Consumo (UC) coincide con l’Unità Immobiliare.

Qualora vi sia un’unica unità immobiliare in cui persone distinte svolgano attività distinte, essa costituisce un’unica unità di consumo e il sistema elettrico identifica un solo cliente finale. L’unico cliente finale fornisce servizi, non energia elettrica, ai soggetti che operano all’interno della stessa unità immobiliare: non si può quindi configurare una attività interna di vendita di energia elettrica e non vi deve essere una fatturazione avente a oggetto i consumi elettrici.

In alcuni casi più unità immobiliari possono comunque essere accorpate in un’unica unità di consumo.

Centri commerciali e ortomercati

Nel caso dei centri commerciali, degli ortomercati, ecc., cioè nel caso di una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono stati inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti, occorre procedere ad una distinzione fra l’unità immobiliare afferente ai servizi condivisi del centro commerciale o dell’ortomercato, dalle altre unità immobiliari identificate nelle singole unità commerciali autonome e capaci di produrre, con caratteri di ordinarietà, un reddito proprio.

L’insieme delle unità commerciali descritte, si configura come un ASDC. Ogni unità commerciale è da considerare come un cliente finale c.d. “nascosto” a cui è attribuita un’unità di consumo, ma che è privo di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su rete privata. Ogni unità commerciale condivide un unico POD con gli altri clienti finali, ma essendo ciascuno un’entità completamente separata dall’altra, non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito.

 

 

I clienti finali “nascosti” sono quindi clienti finali a cui è attribuita un’unità di consumo ma che sono privi di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su SDC in quanto condividono un POD con altri clienti finali e che non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito.

È attualmente in corso un’azione di razionalizzazione sistemica finalizzata a fare in modo che tutti i clienti finali e tutti i produttori siano correttamente identificati e, qualora non direttamente connessi a una rete elettrica riconosciuta (cioè rete pubblica o SDC), rientrino in una configurazione ammessa.

Con le deliberazioni 276/2017/R/eel e 894/2017/R/eel, l’Autorità ha previsto quanto segue:

 

• ai fini della corretta individuazione dei clienti finali del sistema elettrico si deve fare riferimento alla definizione di “unità di consumo” di cui al TISSPC e al TISDC;

• i clienti finali “nascosti” sono tenuti ad auto-dichiararsi entro il 30 giugno 2018 (il termine dell’1° ottobre 2017 è stato quindi prorogato), richiedendo la connessione al gestore di rete territorialmente competente oppure (se ne ricorrono i presupposti) richiedendo all’Autorità l’identificazione di un ASDC ai sensi del TISDC;

 

In seguito a un incontro chiarificatore con ARERA, è stato previsto quanto segue:

 

• ai clienti finali “nascosti” che si auto-dichiarano entro il 30 giugno 2018 siano applicati conguagli solo nei casi in cui, pur non avendo richiesto nessuna qualifica, le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa vigente (SSPC o SDC). Qualora siano necessari conguagli, tali clienti finali sono tenuti a versare a CSEA, secondo modalità definite dalla medesima anche prevedendo la possibilità di effettuare pagamenti rateali, la differenza tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati come clienti della rete pubblica e le componenti tariffarie eventualmente versate, senza maggiorazioni o penali, per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 (o la data della loro entrata in operatività se successiva) e la data della loro regolarizzazione;

• i clienti finali “nascosti” che vengono individuati oltre il 30 giugno 2018 anche a seguito di segnalazione di altri soggetti, quali gestore di rete, Agenzia delle Dogane, etc., siano tenuti a versare a CSEA, secondo modalità definite dalla medesima anche prevedendo la possibilità di effettuare pagamenti rateali, la differenza, maggiorata del 30%, tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati come clienti della rete pubblica e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema eventualmente versate, per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 (o la data della loro entrata in operatività se successiva) e la data della loro regolarizzazione. Al riguardo, i gestori di rete, qualora dovessero individuare, anche in via presunta, alcuni clienti finali “nascosti”, sono tenuti a darne comunicazione a CSEA e all’Autorità per le azioni di competenza. L’Autorità, ove necessario, può avviare istruttorie e procedimenti sanzionatori in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra.

 

Un freno alla fatturazione a conguaglio: prescrizione a due anni

Novità nella legge di Bilancio approvata a dicembre 2017 per clienti domestici e microimprese

 

Attualmente, i crediti riguardanti forniture di acqua, energia elettrica e gas, e in genere i crediti riguardanti “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (come, ad esempio, ogni mese o bimestre), si prescrivono nel termine di 5 anni, secondo quanto dettato dall’art. 2948, n. 4, codice civile. Questo, specialmente per i clienti domestici e le microimprese, soggette a fatturazioni a stima, rappresenta una problematica non indifferente perché comporta la ricezione di conguagli a distanza di 5 anni dalla data di scadenza di ogni fattura.

La legge di Bilancio ha recepito la proposta di legge A.C. 3792, promossa dalle più importanti associazioni dei consumatori, dal titolo “Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici”. Al comma 4 dell’articolo 1, è previsto quanto segue: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.”.

Il legislatore ha previsto infine un’entrata in vigore differita della norma:

 

• 1 marzo 2018 per le aziende del settore elettrico;

• 1 gennaio 2019 per quelle del gas metano;

• 1 gennaio 2020 per quelle dell’acqua.

 

Questa novità fa risultare ancora più importanti i dati reperibili dalla lettura dei contatori, che il distributore deve comunicare al venditore. Si auspica che questo ottimizzi il processo, già in atto, da parte dei distributori, dell’adozione dei contatori in telelettura.

 

UVAC – Unità Virtuale Abilitata di Consumo

Apertura MSD: opportunità o rischio?

 

Con deliberazione 300/2017/R/eel del 5 maggio 2017, ARERA ha previsto l’apertura del MSD –  Mercato dei Servizi di Dispacciamento della domanda e delle unità di produzione ad oggi non abilitate (inclusi sistemi di accumulo).

La condizione necessaria per partecipare a tale mercato è la disponibilità di una UVAC – Unità Virtuale Abilitata di Consumo con una quota minima di potenza flessibile e interrompibile con preavviso (di 15 minuti) pari a 1 MW.

Ogni impresa può partecipare tramite un operatore in grado di coordinare più imprese che, avendo i requisiti tecnici, sono disponibili a mettere al servizio della rete la propria flessibilità nel modulare i consumi, al fine di raggiungere tale limite di consumo regolabile.

In questo caso l’operatore, in qualità di soggetto aggregatore (BSP, Balancing Service Provider) è in grado di ridurre il prelievo della UVAC entro 15 minuti dall’ordine di dispacciamento di Terna.

Si riportano in forma schematica le caratteristiche che deve avere l’UVAC:

 

• punti di prelievo con tensione BT, MT o AT;

• stesso perimetro di aggregazione (stessa provincia o insieme di più province appartenenti ad una zona di mercato);

• i punti di prelievo associati all’UVAC non siano inseriti nel contratto di dispacciamento dell’Acquirente Unico;

• ogni punto di prelievo sia dotato di una apparecchiatura Unità Periferica di Monitoraggio Carico (UPMC)

 

Si riporta in forma schematica cosa prevede il progetto:

• il soggetto aggregatore unisce più punti di prelievo con una “Potenza Massima di Controllo” ≥ 1 MW;

• dal momento in cui l’aggregatore riceve l’ordine di dispacciamento di Terna, l’UVAC deve essere in grado di modulare in incremento l’immissione nella rete elettrica entro 15 minuti;

 

l’incremento di energia in immissione va sostenuto per un periodo pari ad almeno 3 ore consecutive, e tale periodo può essere tra le ore 14 e le ore 20 di tutti i giorni, dal lunedì (incluso) al venerdì (incluso).

Come viene remunerata la singola impresa:

 

• è prevista una remunerazione di 30.000 € per ogni MW reso disponibile;

• per le risorse messe a disposizione in caso richiesta di riduzione dei consumi il prezzo massimo può arrivare a 400 Euro/MWh (remunerazione con il metodo “pay as bid”);

• in caso di mancata immissione è prevista una penale.

 

Terna ha portato a termine, fino ad ora, due procedure di approvvigionamento a termine delle risorse di dispacciamento per UVAC.

I soggetti aggiudicatari ora hanno la possibilità di partecipare a questo progetto e stanno cercando di aggregare clienti per guadagnare da questo mercato. Alcuni di loro, se non lo hanno già fatto, potrebbero quindi contattare direttamente le imprese e offrire la possibilità di partecipare all’UVAC. Segnaliamo a tal proposito come, alcuni studi di consulenza legati a Burgo Energia, stiano contattando le imprese proponendo dei servizi di “misurazione” dei consumi a fronte di una certa remunerazione. Quanto affermato da detti consulenti non corrisponde a verità, in quanto stanno proponendo di partecipare a un’UVAC con precisi impegni alla riduzione dei prelievi dalla rete elettrica.

Riportiamo le assegnazioni delle ultime tre aste.

 

 

Va detto che l’aggregatore può essere diverso dal proprio fornitore. A titolo esemplificativo, l’impresa potrebbe avere a che fare con E-DISTRIBUZIONE (distributore), EDISON ENERGIA (fornitore) e AXPO ITALIA (aggregatore).

Sintesi e conclusione

UVAC, Unità Virtuale Abilitata di Consumo, è’ una forma di partecipazione aggregata al mercato dei servizi di dispacciamento a cui possono partecipare ile imprese che, avendo i requisiti tecnici, sono disponibili a mettere al servizio della rete la propria flessibilità nel modulare i consumi offrendola sul mercato.

La domanda partecipa al mercato dei servizi di dispacciamento (MSD) in forma aggregata per mezzo di UVAC che il soggetto aggregatore (BSP, Balancing Service Provider) offre sull’MSD. Terna impone una riduzione al carico totale dell’UVAC e non a quello della singola impresa: è possibile quindi partecipare con riduzioni parziali di carico a differenza dell’interrompibilità. Vanno però valutati i seguenti aspetti:

 

1. L’impresa può effettivamente ridurre il prelievo dalla rete una volta ricevuto l’avviso?

2. Lo può fare entro 15 minuti dalla ricezione dell’ordine?

3. Lo può fare per almeno 3 ore consecutive?

4. Il costo che sosterrebbe l’impresa nel caso di riduzione è accettabile?

5. Cosa succede all’interno dell’UVAC in mancanza di riduzione del carico? Questo non si sa ancora e dipende dalle regole dell’aggregatore (che ovviamente dal progetto vuole guadagnare rischiando il meno possibile).

 

Quindi molto dipende da come l’UVAC è organizzata e dalla capacità dell’impresa di adattamento a richieste di riduzione dei prelievi.

PTE rimane a disposizione per aiutare i propri clienti nel caso volessero essere aggregati in un’UVAC.

 

 

Nuova centrale idroelettrica per il Comune di Lavis

Un’opera di ammodernamento e riprogettazione dell’impianto che, a fronte di un investimento relativamente contenuto, garantirà un’entrata economica interessante nelle casse comunali

 

A fine 2017 è stata inaugurata la nuova centrale idroelettrica del Comune di Lavis che ha sostituito impianto esistente, realizzato nel 1984 dall’ing. Giulio Dolzani, ma ormai giunto a fine vita a causa dell’usura. In origine, l’acqua era concessa e derivata dal Consorzio Avisiano per usi irrigui, ma ad oggi tale utilizzo era definitivamente cessato e l’acqua derivata era utilizzata esclusivamente per l’alimentazione della turbopompa a servizio dell’acquedotto comunale. Il nuovo impianto persegue l’obiettivo di sfruttare a scopo idroelettrico l’esistente derivazione, mantenendo costante portata di concessione e tratto di alveo sotteso, ma incrementando il salto geodetico di concessione. È stato realizzato un nuovo edificio di centrale, totalmente interrato, all’interno del quale è stata alloggiata la condotta forzata, il gruppo turbina-alternatore e i quadri elettrici di gestione della centrale.  La vecchia turbopompa è stata sostituita da una turbina in grado di erogare 38 kW costanti in virtù dell’apporto costante d’acqua dal canale pari a 580 l/s e dei circa 8 m di salto disponibili. Per lo sfruttamento del potenziale idroelettrico disponibile è stata scelta una turbina a reazione del tipo ad elica, con generatore trifase asincrono e raffreddamento ad acqua per aumentare l’efficienza e ridurre al minimo il rumore dell’impianto.

Per garantire il servizio all’acquedotto comunale sono state installate delle nuove elettropompe che sostituiscono funzionalmente la precedente turbopompa e portano l’acqua prelevata da una falda fino al bacino di accumulo dell’acquedotto. L’esercizio dell’impianto è garantito per il 95% del tempo, ipotizzando quindi circa 8400 ore annue. L’energia elettrica così prodotta annualmente è pari circa 319.000 KWh ed è consegnata in bassa tensione alla rete elettrica di SET Distribuzione. Oltre all’energia prodotta va considerato il consumo annuo previsto per l’alimentazione delle nuove elettropompe a servizio dell’acquedotto comunale, pari a circa 105.000 KWh, ottenendo così un saldo energetico positivo di 214.000 KWh. A livello economico il vantaggio risulta evidente: l’intervento per il rifacimento della centrale ha avuto un costo complessivo (IVA compresa) di circa 600.000 € e prevede un ricavo annuale di circa 50.000 € dovuto alla cessione di energia al GSE, diminuito dei costi dell’energia per il funzionamento delle elettropompe e quelli di gestione e manutenzione.

Polo Tecnologico per l’Energia si è occupato dello studio di fattibilità, di tutte le fasi di progettazione ed autorizzazione che hanno portato al compimento dell’opera.

 

Avviato l’iter per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas

Il “DM gasivori” è ora al varo della Commissione europea

 

Il 2 marzo scorso il ministro Calenda ha firmato, in applicazione della legge europea 2017, il decreto che avvia l’iter di revisione del sistema dei corrispettivi pagati dalle imprese industriali a forte consumo di gas naturale, al fine di stabilire un sistema di agevolazioni analogo a quello previsto per le imprese energivore e finanziare le misure di decarbonizzazione.

Il decreto ministeriale del 2 marzo 2018 definisce, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato, le imprese a forte consumo di gas naturale che potranno accedere ad un regime di agevolazioni da adottare con successivo decreto ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 2 della Legge europea 2017.

Ai fini del DM, sono considerate imprese a forte consumo di gas le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 94.582 Sm3/anno, e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

 

a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;

b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità gasivora positivo determinato, sul periodo di riferimento (2016-2018), in relazione al VAL (Valore Aggiunto Lordo), non inferiore al 20%.

 

Viene poi fatto presente come, a decorrere dal 1° luglio 2018, le imprese con consumi superiori a 1 milione di Sm3/anno che utilizzano il gas naturale totalmente, o per almeno l’80%, come materia prima per uso non combustibile saranno esonerate dal pagamento delle componenti tariffarie RET (trasporto) e RE (distribuzione).

Il presente decreto è notificato alla Commissione Europea e non sarà data esecuzione alle misure in esso contenute prima che la procedura abbia condotto a una decisione finale della Commissione e solamente dopo l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Il peso delle agevolazioni per le imprese gasivore interessate sarà minore di quello per le imprese energivore, visto che gli oneri di sistema sulle fatture del gas pesano meno di quelli presenti nella fattura dell’energia elettrica.

È infine rimandata a un successivo decreto (da adottare sentita l’Autorità) la definizione dei livelli di agevolazione.

PTE terrà monitorato l’evolversi della normativa e vi informerà delle eventuali novità.