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Newsletter 2-2019

 

Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica

Incentivi per la realizzazione di interventi di efficienza energetica su edifici, impianti e processi produttivi

 

Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica (FNEE) è un incentivo che sostiene la realizzazione di interventi di efficienza energetica su edifici, impianti e processi produttivi. È disciplinato dal Decreto interministeriale 22 dicembre 2017 ed è una misura a sportello attiva online dal 20 maggio. Le domande sono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo e non ci sono graduatorie.

Beneficiari

Beneficiari dei contributi possono essere imprese, ESCO (Energy service company) e Pubblica Amministrazione.

Tipologia di aiuto

Con una dotazione finanziaria pari a 310 milioni di euro, il fondo FNEE prevede l’erogazione di:

 

• finanziamenti a tasso agevolato dello 0,25% per le Imprese e le ESCO a copertura di un massimo del 70% dei costi agevolabili per importi compresi tra 250.000 e 4.000.000 euro. Durata massima 10 anni (art. 9 comma 4 del DM). Stesso tipo di finanziamento per le PA a copertura di un massimo del 60% dei costi agevolabili (80% in caso di interventi su infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica) per importi compresi tra 150.000 e 2.000.000 euro. Durata massima 15 anni (artt. 13 e 14 del DM).

• garanzia: è prevista per le Imprese e le ESCO su singole operazioni di finanziamento (comprensive di capitale ed interessi) e copre fino all’80% dei costi agevolabili per importi da 150.000 a 2.500.000 euro. Durata massima di 15 anni (art. 9 comma 3 del DM).

 

Il soggetto beneficiario deve garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento pari all’importo non coperto dalle agevolazioni concedibili e comunque non inferiore al 15%.

Cosa finanzia?

I progetti che possono godere degli incentivi sono quelli che implicano:

 

• la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali;

• la realizzazione e/o l’implementazione di reti ed impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

• l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione;

• la riqualificazione energetica degli edifici.

 

Spese ammissibili

• Consulenze (nella misura massima del 10% delle spese ammissibili) con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge, progettazione ed implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità nonché la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici.

• Impianti, macchinari ed attrezzature (inclusi sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell’intervento.

• interventi sull’involucro edilizio comprensivi di opere murarie e assimilate, inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico qualora riguardanti elementi edilizi interessati da interventi di efficientamento energetico;

• infrastrutture specifiche comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas e/o del combustibile biomassa necessarie per il funzionamento dell’impianto, nonché i lavori di allacciamento alla rete ed i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell’impianto.

 

Spese non ammissibili

• beni acquisiti attraverso locazione finanziaria

• macchinari, impianti ed attrezzature usati

• automezzi ed attrezzature di trasporto targati

• spese di funzionamento, notarili, relative ad imposte, tasse o scorte

• consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto

• spese relative a singoli beni di importo inferiore a 500 euro, suscettibili di autonoma utilizzazione

 

Cumulabilità con altri incentivi

Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di stato (comunitari, nazionali e regionali) nel limite del regolamento di riferimento: art. 38 e 46 del GBER e regime de minimis. Nel caso di PA sono cumulabili con contributi fino ad un finanziamento massimo complessivo pari al 100% dei costi ammissibili.

In particolare, questi incentivi sono cumulabili sia con il conto termico che con i certificati bianchi in quanto trattasi di finanziamento a tasso agevolato e/o garanzia.

 

Bandi pubblici: la proroga tecnica solo in casi eccezionali

L’aumento dei prezzi dell’energia non giustifica la proroga della convenzione

 

Il Consiglio di Stato, nella sentenza con cui è stato accolto il ricorso di Edison Energia contro la Provincia di Trento, ha sancito che una Pubblica Amministrazione non può chiedere dal proprio fornitore di energia una proroga tecnica della convenzione alle stesse condizioni economiche se non sussistono “circostanze del tutto eccezionali”.

La Provincia di Trento aveva infatti deliberato il prolungamento di 6 mesi della convenzione di fornitura dell’energia elettrica, scaduta il 4 settembre 2018, mantenendo gli stessi prezzi. Le quotazioni di riferimento dell’energia elettrica erano passate dai 43,61 €/MWh del Calendar 2018 – valore preso come riferimento da Edison per formulare l’offerta a prezzo fisso in data 27 aprile 2017 – agli oltre 60 €/MWh del Calendar 2019, in data 27 luglio 2018.

Si era registrato pertanto un incremento vicino al 40%, valore che, alla data del 21 settembre 2018, risultava essere pari a 71,48 €/MWh, con un incremento superiore al 62%.

Edison Energia, con una nota del 2 agosto 2018, si era però opposto sottolineando la necessità di considerare l’andamento dei prezzi dell’energia in uno scenario di mercato strutturalmente mutato, stimando un danno di 1,828 milioni di euro.

Il fornitore si era quindi rivolto al TAR che aveva respinto il ricorso, giustificando il ritardo dell’Amministrazione nell’indire la gara, sulla base di una situazione di mercato oggettivamente complessa (aumento dei prezzi). La gara era stata infatti pubblicata il 29 agosto 2018, con la conseguente necessità di proroga tecnica.

Il CdS ha ribaltato però la sentenza di primo grado, affermando che dalla documentazione in atti non risultano ragioni oggettive, prevalenti sulla volontà dell’Amministrazione, giustificanti la mancata tempestiva indizione della gara atta ad evitare la proroga.   Al contrario, sostengono i giudici, il ritardo appare dipeso da incertezze sul metodo da utilizzare per definire il prezzo da porre a base della gara da indire e sulla durata del nuovo contratto.

 La significativa perdita economica in capo al fornitore appare poi sintomatica dell’illegittimità dell’uso della proroga tecnica che la legge riserva a circostanze del tutto eccezionali e la cui ratio è solo quella di assicurare la continuità delle forniture pubbliche nelle more della gara. Si evidenzia quindi il carattere derogatorio e di stretta interpretazione.

Viene infine specificato come La cd. “proroga tecnica” – istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l’erogazione dello stesso non subisca discontinuità rappresenta un’ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali.

Polo Tecnologico per l’Energia si rende disponibile ad assistere le Pubbliche Amministrazioni nella redazione dei bandi pubblici.

 

Unità Virtuali Abilitate

Un’opportunità da valutare anche se applicabile a poche realtà

 

La generazione distribuita, costituita da impianti di diversa tipologia (eolico, fotovoltaico, idroelettrico, biomasse, geotermico e cogenerazione) connessi alla rete nazionale incide sempre più sulla configurazione del sistema elettrico nazionale. Risulta quindi sempre più difficoltosa, da parte di Terna, la gestione dei flussi energetici e il mantenimento del corretto profilo di tensione sul territorio nazionale, con conseguente rischio di disservizi legati alla qualità della fornitura e aumento degli oneri in bolletta (presenti alla voce dispacciamento).

Il regolatore (ARERA) ha adottato varie misure per venire incontro alle esigenze della rete elettrica in termini di adeguatezza e sicurezza, con interventi infrastrutturali sulle reti elettriche e relativi al dispacciamento. Tra queste, per ora solo in via sperimentale con progetti pilota, vi sono le UVA, Unità Virtuali Abilitate, vale a dire aggregazioni di consumatori e/o produttori con lo scopo di favorire l’integrazione degli impianti di generazione distribuita, accumulo e consumo all’interno della rete elettrica.

Questo meccanismo è già in uso in alcuni stati europei ed anche nella regolazione Italiana è contemplata la costituzione di UVA.

Queste rappresentano un raggruppamento di impianti localizzati entro definiti perimetri di aggregazione che mette a disposizione delle risorse (potenza controllabile) vendute nei mercati e necessarie per la fornitura di servizi utili alla rete. Le UVA sono gestite da soggetti definiti “Aggregatori” o “BSP” (“Balancing Service Providers”) che sono i titolari dell’aggregazione stessa, ma non necessariamente degli impianti aggregati. Gli aggregatori sono titolati ad operare in MSD, Mercato dei Servizi di Dispacciamento che approvvigiona le risorse necessarie alla gestione e al controllo del sistema italiano, sono i responsabili della comunicazione con Terna e dell’esecuzione degli ordini di dispacciamento ricevuti a seguito delle sessioni di mercato.

In base alla composizione degli aggregati si definiscono quattro diverse tipologie di UVA:

 

• Unità Virtuali Abilitate di Produzione (UVAP), caratterizzate dalla presenza di sole unità di produzione non rilevanti (siano esse programmabili o non programmabili), inclusi i sistemi di accumulo;

• Unità Virtuali Abilitate di Consumo (UVAC), caratterizzate dalla presenza di sole unità di consumo;

• Unità Virtuali Abilitate Miste (UVAM), caratterizzate dalla presenza sia di unità di produzione non rilevanti (siano esse programmabili o non programmabili) inclusi i sistemi di accumulo, sia di unità di consumo;

• Unità Virtuali Abilitate Nodali (UVAN), caratterizzate dalla presenza di unità di produzione rilevanti oggetto di abilitazione volontaria e/o non rilevanti (siano esse programmabili o non programmabili), ed eventualmente anche di unità di consumo, sottese allo stesso nodo della rete di trasmissione nazionale.

 

Cosa significa aderire a un’UVA?

Innanzitutto va precisato che la partecipazione è su base volontaria.

Per un’impresa essere aggregata in un’UVA significa aderire ai programmi di Demand Response, vale a dire l’insieme delle azioni intraprese dai consumatori elettrici su base volontaria, in forma singola o aggregata, in modalità automatica o manuale, finalizzate a modificare il profilo di prelievi/immissioni.

Significa quindi essere disponibili, in base alle richieste di Terna, a variare i propri prelievi o immissioni nella rete elettrica per un periodo transitorio.

Una volta aderito all’UVA, l’aggregatore installa del sistema di misura utili per controllare che gli ordini siano stati recepiti.

Pro e contro per le imprese

Il regolatore organizza delle gare in cui pone una base d’asta di 30.000 euro per ogni MW reso disponibile. Questa rappresenta la parte fissa che l’aggregatore riconosce in parte all’impresa aggregata.   L’impresa poi ha un’ulteriore remunerazione in base alla reale variazione dei prelievi e/o delle proprie immissioni nella rete elettrica in caso di necessità. Questa ultima risorsa è remunerata fino a 400 €/MWh. La disponibilità deve essere resa per 3 o 6 ore e può essere scelto il periodo dell’anno, ma in caso di mancato rispetto dell’ordine di dispacciamento, l’aggregatore e l’impresa sono tenuti a pagare a Terna una penale pari al prodotto tra la quantità di energia non fornita e il prezzo offerto dal mercato maggiorato del 50%.

Un esempio

Si riporta l’esempio di un semplice consumatore, quindi con la tipologia UVAC.

Nei casi in cui Terna rilevi una criticità di rete, può chiedere all’aggregatore di cui fa parte l’impresa di agire sul proprio aggregato di imprese. L’aggregatore risponde a questa esigenza invitando i propri clienti a ridurre il consumo entro una soglia predeterminata. Ciò potrebbe implicare lo spegnimento di apparecchiature ad alta intensità energetica o il trasferimento del carico su impianti di generazione distribuita o di stoccaggio di energia.

Per ogni aggregato, l’aggregatore aiuta ad individuare la partecipazione più ottimale per massimizzare sia la ricompensa economica per l’impresa sia la flessibilità offerta alla rete.

L’aggregatore percepisce 30.000 euro per ogni MW messo a disposizione di Terna, di cui una quota parte (almeno il 50%) verrà corrisposta all’impresa. L’impresa poi, in base al prezzo comunicato all’aggregatore per diminuire i consumi e all’effettiva diminuzione, sarà ulteriormente remunerata.

I soggetti vincitori delle aste

Per il periodo luglio-dicembre 2019 sono stati assegnati 56 MW ai seguenti soggetti: Acea Energia Spa, Falck Renewables Energy Srl, 4Energia Srl, A2A Spa, Alea Energia Spa, Dolomiti Energia Trading Spa, Duferco Energia Spa, Dxt Commodities Sa, Edelweiss Energia Spa, Epq Srl ed Hera Trading Srl.

Le imprese che ne possono beneficiare – Casi UVAC

Non tutte le imprese possono essere in grado di ottemperare alle richieste di Terna e per alcune risulta comunque un rischio essere chiamate a partecipare agli ordini di Terna. Un fermo dell’attività può essere ipotizzabile solo qualora i costi della mancata produzione siano più che bilanciati dagli incentivi citati.

In linea di massima si riportano i casi più frequenti per le UVAC dove possono essere valutate le opportunità, la convenienza economica e i rischi di un’eventuale richiesta di partecipazione. Si ricorda che l’UVAC si impegna a mettere a disposizione di Terna una riduzione del carico da effettuare entro 15 minuti dall’eventuale chiamata, mantenendo tale riduzione per 3 ore di seguito.

Esempi:

 

• utilizzo dei gruppi elettrogeni che hanno un costo di esercizio indicativo attorno ai 300 €/MWh (inferiore dunque al prezzo “strike” di 400 €/MWh);

• utilizzo di un cogeneratore che ha un costo di esercizio indicativo di circa 100 €/MWh; in questo caso va valutata solo la disponibilità a scendere (riduzione della produzione), per evitare di avere un surplus di energia termica non smaltibile;

• utilizzo dell’accumulo termico, ad esempio di utenze dotate di forni o gruppi frigo, nei quali sfruttare l’inerzia termica per supplire alla temporanea interruzione dell’alimentazione elettrica.

 

Le “regole” per partecipare all’UVA possono essere discusse con l’aggregatore e vengono formalizzate attraverso un contratto bilaterale. È possibile definire regole che si adattino alle specifiche esigenze dell’impresa.

PTE rimane a disposizione per aiutare i propri clienti a valutare la fattibilità e i benefici di un’eventuale aggregazione in un’UVA.

 

Incentivi energia in favore dei Comuni

Contributi in favore dei Comuni per progetti di efficienza energetica e sviluppo territoriale sostenibile

 

In attuazione dell’art. 30 del D.Lgs. n.34/2019 (DL Crescita) con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 14 maggio 2019 sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti di efficienza energetica e sviluppo territoriale sostenibile.

Le disposizioni operative e le modalità di controllo per l’attuazione della misura saranno disciplinate con successivi provvedimenti ministeriali.

 

Caratteristiche del finanziamento

• Beneficiari: tutte le amministrazioni comunali del territorio nazionale.

• Tipologia di aiuto: contributo a fondo perduto.

• Risorse finanziarie: 500 milioni di euro, ripartiti tra i Comuni italiani in funzione del numero di abitanti residenti in ciascun Comune alla data del 1° gennaio 2018 (ISTAT), come di seguito indicato:

o ≤ 5.000 abitanti: € 50.000;

o tra 5.001 e 10.000 abitanti: € 70.000;

o tra 10.001 e 20.000 abitanti: € 90.000;

o tra 20.001 e 50.000 abitanti: € 130.000;

o tra 50.001 e 100.000 abitanti: € 170.000;

o tra 100.001 e 250.000 abitanti: € 210.000;

o 250.000 abitanti: € 250.000.

• Cosa finanzia: gli interventi ammessi sono:

o efficienza energetica come per esempio l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc.;

o sviluppo territoriale sostenibile come la mobilità sostenibile, l’adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, l’abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.

• Caratteristiche degli interventi:

o non devono avere già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

o devono essere aggiuntivi rispetto a quelli già programmati sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.

I lavori devono iniziare entro il 31/10/2019, pena la decadenza dal beneficio.

• Modalità di erogazione del contributo: in due quote, il 50% a seguito della verifica da parte del Ministero del rispetto della data di inizio lavori, il saldo a seguito del collaudo dell’intervento realizzato.

 

Cumulabilità con altri incentivi

• Conto termico: è cumulabile con il conto termico il quale può essere al più pari al 65% delle spese ammissibili. Per le sole pubbliche amministrazioni, il conto termico è cumulabile con altri incentivi fino al raggiungimento del 100% di copertura delle spese sostenute (e ammissibili). Con ciò ne deriva che il conto termico può coprire il complementare delle spese assegnate con altro meccanismo di sostegno sino al valere del 65% delle spese che in totale verrà a costare l’intervento.

• Certificati bianchi: non sono cumulabili in quanto si tratta di un finanziamento statale concesso in conto capitale;