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Newsletter 5 – 2017

 

Caso Gala: PA senza fornitore

La società del presidente e a.d. di Gala, Filippo Tortoriello, è ora in procedura di concordato con riserva

 

Negli ultimi giorni, la stampa di settore ha dato ampio spazio al caso della società Gala Spa, noto fornitore di energia elettrica e gas a livello nazionale, che si è resa inadempiente nei pagamenti (si parla di 4-500 milioni di Euro) nei confronti dei seguenti distributori di energia elettrica: e-distribuzione (ex Enel Distribuzione), Unareti (gruppo A2A), Inrete (gruppo Hera), Areti (gruppo Acea) e Italgas SpA.

In risposta ai mancati pagamenti, i distributori, che da diversi mesi non vedevano riconosciuti gli oneri di sistema, hanno reagito con la risoluzione del contratto di trasporto decretandone la fine del rapporto. Va precisato che un fornitore senza contratto di trasporto con un distributore è impossibilitato ad erogare il servizio di vendita e quindi a svolgere la propria attività.

Le ricadute importanti sono dovute al fatto che Gala era risultata aggiudicataria della gara indetta da Consip, centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, per i lotti 5 e 6 della gara 13 e dei lotti 1, 4 e 6 della gara 14, con la seguente composizione dei lotti: lotto 1 = Pubbliche Amministrazioni di Valle D’Aosta e Piemonte, lotto 4 = PA Veneto e Friuli Venezia Giulia, lotto 5 = PA Toscana, Umbria, Marche, lotto 6 = PA Lazio.

Consip ha cercato di correre ai ripari contattando tutti i fornitori che avevano partecipato alla gara, ma solo Enel Energia ha accettato di subentrare per la regione Lazio. Le PA delle regioni dei restanti lotti, dal 18 luglio 2017, sono invece nel mercato di salvaguardia (o nel mercato di maggior tutela in alcuni sporadici casi).

Questo ha causato numerosi problemi, che elenchiamo in forma sintetica:

 

1. Vi è stato un cambio di fornitore (Piemonte e Valle d’Aosta con Enel Energia, Veneto e Friuli Venezia Giulia con HeraComm) in automatico, senza contratto, cosa non prevista per le PA.

2. I prezzi sono diversi e più alti da quelli con Gala (Piemonte e Valle d’Aosta con PUN + 19,00 €/MWh, Veneto e Friuli Venezia Giulia con PUN + 18,66 €/MWh; va poi considerata il corrispettivo CSAL pari a 5 €/MWh).

3. Gli switch stanno creando parecchi problemi legati all’attivazione delle forniture

4. Non vi è più alcuna tutela per la PA in caso di inadempimenti da parte del fornitore (non più fideiussione da parte del fornitore, penali, ecc.).

5. Nel caso la PA non paghi o paghi in ritardo, il fornitore potrà risolvere unilateralmente il contratto.

 

Consip ha dichiarato che sta valutando tutti gli interventi possibili ai sensi della normativa applicabile, compreso l’interpello contrattualmente previsto, con la finalità di rendere disponibile nel più breve tempo possibile una convenzione alternativa, nel caso dovesse essere risolta quella in oggetto.

Se questa vicenda rimanesse nei confini dei rapporti bilaterali tra fornitore e cliente ne prenderemmo atto senza alcun commento. Il problema è che gli aggravi di costi delle PA sono riversate sulla collettività e, come dichiarato dal presidente dell’Aeegsi, non si esclude la socializzazione (vale a dire far pagare a tutti) degli oneri non pagati da Gala ai distributori.

Siamo quindi di fronte a un caso di mala gestione di un operatore privato che avrà ricadute economiche negative sulla collettività.

 

Definita la nuova struttura degli oneri generali di sistema

Rivoluzione in vista dal 1° gennaio 2018: addio A2, A3, A4, A5, As, AE, MCT, UC4 e UC7, in arrivo ASOS e ARIM, rimangono intatti UC3 e UC6

 

Con la delibera 481/2017/R/eel del 28 giugno 2017 è stata definita una profonda revisione degli oneri di sistema per il settore elettrico, che decorrerà a partire dal 1° gennaio 2018.

Queste modifiche sono state rese note con largo anticipo per dare il tempo necessario a tutti i soggetti coinvolti (Distributori e Operatori in primis) di adeguarsi alla nuova struttura tariffaria. La struttura attualmente in vigore prevede una serie di oneri (A2, A3, A4, A5, As, AE, MCT, UC3, UC4, UC6 e UC7) a quota fissa (c€/anno) e a quota variabile (c€/kWh); tuttavia nessuna di queste è legata alla potenza, inoltre alcune possono essere annullate o ridotte per i cosiddetti “energivori” (IFCEE – Imprese a forte consumo di energia elettrica) e altre no.

L’obiettivo dal prossimo anno è quello di fare più chiarezza, aggregando le precedenti voci, eccezion fatta per le componenti UC3 e UC6. I rimanenti oneri verranno rimpiazzati da due uniche voci con una struttura trinomia (quota fissa, quota potenza e quota variabile legata al consumo di energia), una che varierà la sua entità a seconda della classe di agevolazione del cliente e l’altra che, di contro, verrà applicata indistintamente a tutti i clienti. I valori unitari delle voci saranno comunque differenti in base al livello di tensione delle utenze come nella struttura attuale. Le due nuove voci saranno denominate così come segue:

 

• “Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione” (ASOS), distinti per classi di agevolazione, ivi inclusi i clienti non agevolati;

• “Rimanenti oneri generali” (ARIM), applicabili alla generalità dei clienti.

 

Per quanto riguarda le classi di agevolazione che influenzeranno l’ASOS, al momento di sicuro vi sarà la “Classe 0” (gli utenti che non godranno di alcuna agevolazione) e probabilmente la “Classe IFCEE” (utenti che godranno dell’agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica), nei prossimi mesi sono previsti aggiornamenti riguardo altre classi, il cui numero e requisiti per accedervi sono ancora in fase di definizione.

A titolo esplicativo, proponiamo la tabella raffigurante la nuova struttura per l’ASOS, ricordando che di queste tabelle ne occorreranno tante quante saranno le classi di agevolazioni (N) più una per i clienti non agevolati (classe 0). Anche per la componente ARIM si ha una tabella simile che sarà indipendente dalle classi di agevolazione.

Riportiamo di seguito la tabella raffigurante la nuova struttura per l’ASOS:

 

 

Energivori: Autorità su agevolazioni 2015 e sovracompensazioni

Definiti i criteri per individuare le imprese soggette a rimborsi

 

A seguito del via libera Ue al Piano energivori dell’Italia – decisione della Commissione Europea C(2017) 3406 –  l’AEEGSI1, ha approvato le disposizioni alla CSEA2, volte all’erogazione delle agevolazioni 2015 e all’individuazione delle sovracompensazioni per il 2013 e 2014, e quindi passibili di restituzione di agevolazioni. Riportiamo in maniera schematica e sintetica i contenuti della delibera.

AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2015 – La delibera 507/2017 stabilisce che la Cassa eroghi “nel più breve tempo possibile” le agevolazioni agli energivori che rispettano una serie di condizioni previste nel provvedimento.

 

a) almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

i. abbiano dichiarato un codice ATECO principale che corrisponda ai codici NACE3 indicati nell’Allegato 3 delle Linee Guida;

ii. abbiano dichiarato un codice ATECO principale che corrisponda ai codici NACE indicati nell’Allegato 5 delle Linee Guida e contestualmente presentino, per l’anno 2015, un indice di intensità energetica calcolato rispetto al Valore Aggiunto Lordo come previsto dall’Allegato 4 alle Linee Guida superiore al 20%;

iii. risultino già inclusi nell’elenco degli energivori di competenza 2013 (e successivi aggiornamenti) o nell’elenco di competenza 2014 (e successivi aggiornamenti);

b) non siano soggetti che, per gli anni 2011 – 2014, risultino in condizioni di sovracompensazione, secondo la procedura di cui all’Allegato A alla delibera;

c)non risultino titolari nell’anno 2015 di un punto di prelievo in alta o altissima tensione con consumi totali nel medesimo anno 2015 superiori a 150 GWh.

__________________________

1 Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico

2 Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali

3 Dal francese Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne è un sistema di classificazione generale utilizzato per sistematizzare ed uniformare le definizioni delle attività economico/industriali nei diversi Stati membri dell’Unione europea. È equivalente alla classificazione delle attività economiche ATECO – ATtività ECOnomiche, tipologia di classificazione adottata dall’Istituto Nazionale di Statistica Italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico.

L’AEEGSI ha inoltre stabilito che l’aliquota del contributo a favore della CSEA per l’attività svolta per l’erogazione delle agevolazioni 2015 sarà pari allo 0,8 per mille dell’agevolazione stessa.

AGEVOLAZIONI PER GLI ANNI 2013 E 2014 – Passando agli anni 2013 e 2014, l’Aeegsi fissa i criteri per l’individuazione delle imprese che per almeno uno degli anni dal 2011 al 2015 hanno ottenuto sovracompensazioni, mentre le modalità di recupero delle somme saranno stabilite con successivo provvedimento, a valle delle disposizioni normative che devono recepire la decisione Ue. L’Autorità stabilisce infine le modalità di riconoscimento delle agevolazioni 2013/2014 alle imprese che, pur potenzialmente rientranti tra quelle soggette ai rimborsi, in esito alle verifiche ne risultano escluse.

LE AGEVOLAZIONI PER GLI ANNI SUCCESSIVI – Non è stabilito alcunché ma è stato anticipato che la struttura dell’agevolazione cambierà a partire dal 2018. Si attendono in ogni caso a breve nuove indicazioni dall’Aeegsi in tal senso.

L’argomento è piuttosto complesso e PTE fornirà, in seguito, le necessarie informazioni per i corretti adempimenti.

Link utili:

Delibera 06 luglio 2017 n. 507/2017/R/eel

Decisione della Commissione Europea C(2017) 3406 “Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy”

Comunicazione della Commissione Ue 2014/C 200/01 del 28 giugno 2014 – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (Linee guida)

L’argomento è piuttosto complesso e PTE fornirà, in seguito, le informazioni necessarie per i corretti adempimenti.

 

Monitorare i consumi fa bene alle tasche dell’azienda

L’investimento in un impianto di monitoraggio dei consumi energetici offre molteplici vantaggi all’azienda, generando effetti tangibili a livello economico

 

Abbiamo già trattato ampiamente il contenuto dell’articolo 8 del D.Lgs 102/2014, che prevede, per le grandi imprese e le imprese energivore, l’obbligo di eseguire una diagnosi energetica ogni quattro anni a partire dal 2015. I Chiarimenti ministeriali di maggio 2015 e novembre 2016 indicano la necessità di ripartire i consumi energetici dell’azienda per unità funzionale, al fine di redigere una diagnosi il più possibile aderente alla situazione reale e proporre interventi di efficienza mirati. In particolare, i Chiarimenti riportano: “[…] In primis l’azienda viene suddivisa in aree funzionali. Si acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili.”.

Ne deriva che solo per la prima diagnosi (quella del 2015) è ammessa la ripartizione dei consumi per unità funzionale tramite stime e calcoli, mentre per le diagnosi successive (a partire da quella del 2019) sono obbligatori dati misurati con idonea strumentazione. A tal proposito, nel maggio 2017, l’ENEA ha pubblicato le “Linee Guida per il Monitoraggio nel settore industriale per le diagnosi energetiche” (per ora non è preso in considerazione il settore terziario), a supporto delle aziende con obbligo di diagnosi. Le linee guida hanno precisato che le misure dovranno essere effettuate nell’anno solare precedente a quello di obbligo di diagnosi: si rende dunque necessario realizzare le misure nel 2018 per aggiornare la diagnosi nel 2019.

 

Bando FESR per le aziende della Provincia di Trento

Grazie al FESR sono disponibili 8 milioni di euro di contributi per l’efficienza energetica delle piccole, medie e grandi imprese della Provincia di Trento.

 

In data 30 giugno 2017, la Giunta della Provincia Autonoma di Trento ha approvato il Programma Operativo 2014-2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in cui si prevede lo stanziamento complessivo di 8 milioni di euro con lo scopo di finanziare alcuni interventi volti a ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas serra da parte delle imprese. 

Destinatari

Il bando è destinato alle piccole, medie e grandi imprese della Provincia Autonoma di Trento e alle E.S.Co. (Energy Service Company) che realizzano interventi in favore di soggetti utilizzatori. Gli incentivi sono erogati per sostenere le spese per le seguenti tipologie d’investimento:

 

• caldaie a biomassa;

• collettori solari;

• pompe di calore;

• impianti fotovoltaici;

 

Contributi

Le percentuali di finanziamento variano, a seconda delle tipologie/tecnologie finanziabili, dal 30% al 65% delle spese ammissibili. L’erogazione del contributo per le PMI è subordinata all’effettuazione di un audit energetico (i cui costi sono pure ammessi ad agevolazione), in grado di dimostrare l’efficacia degli interventi in termini di maggiore potenziale di risparmio energetico in rapporto all’investimento necessario. Il contributo netto spettante non potrà comunque eccedere, per ciascuna impresa, i 200.000 €. Le domande devono riguardare progetti con spesa minima prevista ed ammessa pari a 4.500 €.

Criteri di selezione

I criteri di selezione dei progetti sono volti a premiare gli interventi con caratteristiche di innovatività, funzionali e di utilizzo di fonti rinnovabili e/o di contenimento di dispersione dei consumi. Punteggio molto alto nella valutazione è assegnato anche in base alla tipologia, qualità e provenienza dei materiali utilizzati, anche in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale.

Scadenza

Le domande di contributo devono essere presentate all’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE) a partire dal 1 luglio 2017 fino al 15 ottobre 2017. Una domanda non può avere ad oggetto una pluralità di tipologie di investimento, ma un’unica domanda di contributo può essere riferita a più unità locali per la medesima tipologia d’investimento.

Informazioni utili

• È ammessa l’erogazione di un anticipo massimo pari al 50% del contributo concesso su richiesta dell’interessato previa attestazione dell’avvio dell’investimento e previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipabile aumentato del 20%.

• Sono ammissibili ad agevolazione le spese da sostenere dopo la presentazione della domanda per tutti i tipi di interventi. Per le domande ammissibili, sono riconoscibili le spese già sostenute nei 18 mesi precedenti la presentazione della domanda per la realizzazione dell’intervento di audit energetico.

• Gli interventi devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

• Gli interventi dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 31 luglio 2018.

• I contributi erogati possono essere cumulati con i Certificati Bianchi.

 

MSD e unità di consumo: in avvio il nuovo progetto pilota

Il Mercato dei Servizi di Dispacciamento si apre alle unità di consumo e crea nuove interessanti opportunità

 

Siamo ancora nella fase sperimentale di questo interessante progetto pilota che potrebbe portare ad una profonda riforma organica del settore. Infatti, fino ad ora, il MSD (Mercato dei Servizi di Dispacciamento) è stato una peculiarità riservata esclusivamente a unità di produzione quali centrali a carbone, ad olio combustibile e a gas oppure alle rinnovabili programmabili (centrali idroelettriche in primis); veloci nel modulare la propria produzione, ma spesso anche molto care.

In risposta a questa esigenza di ridurre i costi relativi al servizio del dispacciamento per l’intero sistema elettrico e, coerentemente con quanto stabilito nel regolamento europeo “Establishing a guideline on electricity balancing” (Delibera 300/2017), l’AEEGSI ha deciso di aprire il mercato anche alle rinnovabili non programmabili (eolico, solare), ai sistemi di accumulo e soprattutto alle unità di consumo.

Le unità di consumo, previo soddisfacimento di determinati requisiti di ammissione, potranno ridurre temporaneamente il loro prelievo, di fatto svolgendo un servizio equivalente ad un aumento di immissione da parte delle unità di produzione. Esse potranno essere aggregate in Unità Virtuali Abilitate di Consumo (UVAC) e tramite il proprio utente del dispacciamento (generalmente il fornitore) fare un’offerta nel MSD. In tale offerta dovrà essere specificato il prezzo, il giorno, il periodo di tempo in cui ci si rende disponibili a modulare (minimo 4 ore consecutive) e la quantità da modulare.

È importante sottolineare che, qualora l’offerta venisse accettata da Terna, ci si rende disponibili alla modulazione ma non necessariamente questa può avvenire, infatti l’UVAC sarà obbligata a modulare il proprio consumo solo in caso di ricezione dell’ordine di dispacciamento ed entro 15 minuti dovrà portarsi alla sua potenza minima (dichiarata precedentemente) e mantenersi a tale potenza fino a successivo ordine. Se le tempistiche non venissero rispettate o l’adeguamento della potenza fosse parziale, allora non si avrebbe più diritto al compenso pattuito in sede di offerta e si andrebbe incontro ad una penale. Qualora invece le modalità dell’adeguamento di potenza vengano svolte correttamente si verrebbe remunerati in base ai kWh non consumati, in aggiunta alla possibilità di una remunerazione fissa legata all’obbligo di presentazione delle offerte sul MSD.

Oltre ai vincoli già descritti, le UVAC dovranno avere una potenza massima modulabile complessiva di almeno 10 MW e gli impianti di consumo che le compongono dovranno fisicamente risiedere nello stesso perimetro di aggregazione costituito dalla medesima provincia o da più province che sarà successivamente comunicato da Terna.