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Obblighi e vantaggi della diagnosi energetica

Entro il 5 dicembre 2019 obbligatoria la diagnosi energetica per grandi imprese ed imprese energivore

 

Il Decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 ha introdotto l’obbligo della diagnosi energetica per le grandi aziende e le aziende energivore. La diagnosi va eseguita ogni quattro anni e la prossima scadenza è il 5 dicembre 2019 e riguarda i dati dei consumi energetici 2018.

Lo stesso decreto è stato modificato dal D.lgs. n. 141/2016, che ha provveduto a fornire la definizione di diagnosi energetica (o audit energetico): “una procedura sistematica finalizzata ad ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il  profilo costi-benefici  ed a riferire  in merito ai risultati.”

I soggetti obbligati

I soggetti obbligati ad eseguire la diagnosi energetica sono le aziende che appartengono ad una delle seguenti due categorie:

 

• grande impresa: aziende con più di 250 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro oppure aziende con più di 250 dipendenti e con un bilancio annuale di oltre 43 milioni di euro (tenendo conto anche delle aziende associate o collegate).

• aziende energivore: aziende ad alta intensità energetica comprese nella lista CSEA (Cassa per i Servizi Energetici Ambientali) delle imprese energivore nell’anno precedente l’obbligo.

 

Ai sensi del Decreto del MiSE del 21/12/2017 e della Delibera di ARERA 921/2017/R/EEL, dal 2018 un’azienda energivora è tale se ha un consumo elettrico > 1,0 GWh/anno e uno dei seguenti requisiti:

 

• operare nei settori dell’Allegato 3 delle Linee Guida CE

• operare nei settori dell’Allegato 5 delle Linee Guida CE e avere indice di intensità energetica su VAL ≥ 20%

• compresa negli elenchi delle imprese energivore per gli anni 2013 o 2014

 

Sono esonerate dall’obbligo le aziende che hanno implementato un Sistema di Gestione conforme a Emas, ISO 50001 o EN ISO 14001 che include un audit energetico conforme al d.lgs. n. 102/2014.

In caso di più siti produttivi appartenenti alla stessa impresa, è necessario scegliere quelli rappresentativi del consumo complessivo dell’azienda.

Sanzioni

Sono previste delle sanzioni che vanno da 4.000 a 40.000 € per la mancata realizzazione della diagnosi e da 2.000 a 20.000 € per la realizzazione di diagnosi non conforme all’Allegato 2 del D.Lgs n. 102/2014. Oltre al pagamento della sanzione, l’impresa deve comunque provvedere alla realizzazione della diagnosi energetica (entro 6 mesi dalla sanzione).

Le fasi di lavoro della diagnosi energetica

L’iter prevede una prima fase di analisi dello stato di fatto aziendale seguita poi dalla definizione del piano degli interventi.

In particolare le fasi di lavoro prevedono:

 

• Raccolta dati per l’analisi dei consumi energetici e dei relativi costi in bolletta;

• Sopralluogo per completare la raccolta dei dati;

• Individuazione dei “centri” di consumo (con l’ausilio degli eventuali dati di monitoraggio dei consumi) e delle condizioni di inefficienza e dispersioni, con un’analisi critica e confronto con parametri medi di consumo e di costo;

• Definizione degli interventi di efficienza energetica e livello di priorità in funzione di costi di investimento, risparmi energetici ed economici, tempi di ritorno degli interventi;

• Valutazione dei possibili contributi economici derivanti dai Titoli di Efficienza Energetica, dal Conto Termico, dalle detrazioni fiscali o da altri eventuali incentivi.

 

Focus sul monitoraggio dei consumi

Il primo fine di una diagnosi energetica secondo la direttiva 2012/27/Ue è misurare i consumi permettendo di conoscere le modalità degli usi energetici e i profili di consumo energetico, al fine di individuare efficaci soluzioni di efficientamento.

Un’impresa che vede innalzarsi i costi della bolletta dovrebbe iniziare un processo di ottimizzazione del sistema interno di distribuzione ed uso dell’energia, identificando prima di tutto quali siano i centri di costo che maggiormente impattano sui consumi. Questo è possibile partendo da una ricostruzione dei flussi di energia interni attraverso strumentazione di misura fissa o portatile ed analizzando le potenze installate nei vari reparti e le ore di funzionamento dei vari macchinari. Il monitoraggio dei consumi diventa quindi un’opportunità per ridurre i consumi stessi (quindi i costi) e diventa lo strumento indispensabile per individuare le aree preferenziali nelle quali implementare misure di risparmio energetico.

I chiarimenti ministeriali di novembre 2016 riportano: “Qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili” e aggiunge: “Una volta definito l’insieme delle aree funzionali e determinato il peso energetico di ognuna di esse a mezzo di valutazioni progettuali e strumentali, si dovrà definire l’implementazione del piano di monitoraggio permanente in modo sia da tener sotto controllo continuo i dati significativi del contesto aziendale, che per acquisire informazioni utili al processo gestionale e dare il giusto peso energetico allo specifico prodotto realizzato o al servizio erogato.”

In tal modo si intende che nelle diagnosi successive alla prima per le aree funzionali debbano esserci contatori dedicati, ovvero, non tanto un sistema di monitoraggio completo ad esse dedicate, ma una “strategia di monitoraggio” che, attraverso un’opportuna copertura di sistemi di strumentazione, di  controllo e di gestione, faccia in modo che i parametri energetici ad esse relativi possano avere  un’affidabilità crescente con la progressiva implementazione di detti sistemi (ENEA – Linee Guida per il Monitoraggio nel settore industriale per le diagnosi energetiche ex art.8 del d.lgs.102/2014).

Per il prossimo ciclo di diagnosi (obbligo entro il 5 dicembre 2019 per chi ha ottemperato l’obbligo nel 2015) sarà necessario misurare entro certi limiti i vettori energetici oggetto di analisi attraverso misure conformi agli standard nazionali ed internazionali di riferimento (ISO, UNI, Protocollo IPMVP, etc.).