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Qualifiche SEU e SEESEU: hanno scherzato?

Milleproroghe e delibera 276/2017 dell’Autorità cambiano le regole ex post

 

Le regole precedenti

Il combinato disposto della legge 99/09 e del DL 91/14 (convertito dalla legge 116/14) prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, così come attuato dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico con la delibera 578/13, che i clienti finali fossero tenuti al pagamento degli oneri generali di sistema sull’energia consumata, ivi inclusa l’energia autoprodotta e consumata in sito. In questo contesto, facevano eccezione i Sistemi Efficienti d’Utenza (SEU) e quelli ad essi equiparati (SEESEU), che avrebbero avuto diritto ad un beneficio specifico, consistente in uno sconto sugli oneri generali di sistema. Gli oneri avrebbero dovuto essere applicati ad aliquota piena alla sola energia prelevata; all’energia autoprodotta e consumata in sito sarebbe stata applicata un’aliquota ridotta. L’accesso ai benefici per i SEU e SEE-SEU era subordinato all’ottenimento di una qualifica da richiedere tramite l’apposito portale informatico del GSE. L’argomento interessava quindi tutti i soggetti che avevano produzione e autoconsumo di energia, ad esempio impianti cogenerativi, fotovoltaici, idroelettrici ed eolici.

Le regole attuali

Con la delibera 276/2017/R/eel, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha dato piena attuazione a quanto previsto dal Dl 244/2016, anche noto come Milleproroghe.

A partire dal 1° gennaio 2017, nel caso di Sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC, vale a dire SEU, SEESEU, SSP, ASE, ASAP) e Sistemi di distribuzione chiusi (SDC, vale a dire RIU e ASDC), le componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione nonché a copertura degli oneri generali di sistema, si applicano solo all’energia prelevata dalla rete.

Inoltre, gli oneri sull’energia consumata non sono più esigibili anche in relazione ai periodi antecedenti al 1° gennaio 2017, per tutti i SSPC e i SDC, con l’unica eccezione della componente tariffaria MCT a copertura delle compensazioni territoriali agli enti locali che ospitano impianti nucleari. Quest’ultima, infatti, si applicherà all’energia consumata fino al 31 dicembre 2016, ma solo nel caso degli ASE (Altri sistemi esistenti) e degli ASAP (Altri sistemi di autoproduzione). Sono, invece, esclusi dall’applicazione i SEU, SEESEU-A, i SEESEU-B, i SEESEU-D e le RIU.

A partire dal 1° gennaio 2017, inoltre, non occorre più presentare richiesta di qualifica di SEU o SEESEU.

Il Gestore dei servizi energetici, a sua volta, con il comunicato stampa del 28 aprile, ha reso noto che dal 1° maggio 2017 verranno sospese le funzionalità del portale informatico per l’invio delle richieste di qualifica o di comunicazioni di avvenuta modifica dei sistemi per i quali era già stata presentata la richiesta.

Nel caso di un sistema per il quale il richiedente ha comunque presentato richiesta di qualifica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 aprile 2017, il richiedente, in alternativa, può:

 

• rinunciare all’istanza di qualifica entro il 31 maggio 2017, tramite raccomandata o via PEC, all’indirizzo info@pec.gse.it;

• non rinunciare all’istanza di qualifica. In tali casi il GSE completerà l’attività istruttoria verificando in quale categoria, tra quelle previste di ASSPC, ricade il sistema.

 

La CSEA ha emanato Circolare N.7/2017/ELT contenente le prime indicazioni operative per gli esercenti le attività di distribuzione e gli autoproduttori. La disposizione ha effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio di quest’anno, nonostante rimanga ancora aperta la questione della retroattività o meno del pagamento degli oneri sugli autoconsumi per il periodo 2015 e 2016 che verrà chiarita mediante successive circolari da parte della CSEA.

Il commento

Come PTE abbiamo sempre dichiarato insensato, da parte di chi produce e consuma in loco l’elettricità, di essere sottoposto al pagamento di oneri. Inoltre l’impresa che ha sostenuto l’investimento degli impianti di autoproduzione non era al corrente di questo costo che quindi incide ex post su un investimento già ipotizzato e sostenuto.

Va poi rilevato che, in seguito a quanto previsto dalla normativa precedente alla delibera 276/2017/R/eel e al c.d. Decreto Milleproroghe, la maggioranza delle imprese aveva incaricato consulenti per eseguire le qualifiche SEU/SEESEU presso il GSE.

Anche se la normativa è cambiata, fortunatamente a favore delle imprese, sorgono spontanee tre domande.

 

1. Chi restituirà alle imprese i costi per la qualifica presso il GSE (tempo perso, costi consulenze, costo qualifica)?

2. Chi risarcirà le imprese per i mancati investimenti effettuati (e quindi mancati risparmi) a causa della precedente normativa penalizzante nei confronti di chi autoproduce e autoconsuma?

3. Chi restituirà la fiducia alle imprese in termini di certezza degli investimenti?

 

Questo è l’ennesimo caso (si ricorda, su tutti, il c.d. “decreto “spalmaincentivi” per gli impianti fotovoltaici, le incertezze passate per le agevolazioni delle imprese energivore e la provvisorietà degli oneri di sistema) in cui sono state prese decisioni con leggerezza, senza valutare le ricadute economiche conseguenti.

Per ogni impresa permangono quindi una serie di rischi di tipo burocratico e normativo che, di fatto, ostacolano lo sviluppo imprenditoriale. Ben vengano il Piano nazionale Industria 4.0, iper e super ammortamento e tutte le misure messe in campo dal Governo, ma tutto ciò pensiamo vada fatto, oltre che con una burocrazia ridotta ai minimi termini, in un clima nazionale di certezza della remunerazione degli investimenti.