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Rimborso delle addizionali provinciali sull’energia elettrica

Una recente sentenza permette il recupero dei costi sostenuti nel biennio 2010-2011

 

Le sentenze

Nel 2011 la Commissione Europea aveva ravvisato un’incompatibilità tra la norma europea (Direttiva 2008/118/CE) e quella italiana in merito all’applicazione delle addizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica (variabili da 9,3 a 11,4 €/MWh per consumi sino a 200.000 kWh/mese). Conseguentemente le addizionali provinciali erano state abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La novità importante è dovuta alle sentenze n. 27099/2019 e n. 27101/2019 del 23/10/2019, nelle quali la Corte di Cassazione, organo che rappresenta il giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria, ha dichiarato quanto segue:

 

1. inapplicabilità delle norme istitutive dell’anzidetta addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica;

2. conferma del diritto di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato;

3. applicazione del termine di prescrizione decennale.

 

Da parte di ogni impresa che abbia pagato le suddette addizionali negli anni 2010 e 2011, nasce la legittima aspettativa di poter chiedere alla società fornitrice di energia la restituzione delle somme versate e non ancora prescritte.

Si ricorda che l’addizionale provinciale sull’energia elettrica era istituita per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese per sito. La misura dell’accisa era di euro 9,30 per mille kWh e le province potevano deliberare aumenti fino ad euro 11,40 per mille kWh.

Assieme all’addizionale provinciale, veniva pagata anche l’imposta erariale. Il peso dell’imposta complessiva a carico dei soggetti obbligati, in seguito alla abolizione dell’addizionale provinciale, non variava, poiché l’aumento dell’accisa erariale era stato effettuato in modo da “assicurare la neutralità finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica”.

Si riportano i valori dell’addizionale provinciale e dell’imposta erariale fino al 31.12.2011 e dal 01.01.2012.

 

 

La platea interessata

Da un’analisi approfondita risulta la seguente situazione, riassunta nella seguente tabella.

 

 

Ad esempio, con un’aliquota minima (9,3 €/MWh), per un sito con consumo pari ad almeno 200 MWh al mese (200.000 kWh), la spesa mensile per quel sito era pari ad € 1.860,00 e quella annuale ad € 22.320. Per due anni sarebbe il doppio. Per un sito con consumo pari ad almeno 200.000 kWh/mese l’importo oggetto di recupero è quindi pari ad almeno 44 mila euro.

Osservazioni

Riportiamo innanzitutto le nostre osservazioni:

 

1. ci si stupisce della condotta imprevidente del Legislatore che non si pose, al tempo, il problema dei rimborsi

2. la sentenza (provvedimento di un giudice) non è una legge (provvedimento del Parlamento) e pertanto ha effetto solo per le parti coinvolte nel processo. La sentenza non ha quindi valore di legge, non vincola nessuno se non le parti in causa e, per questo motivo, per l’eventuale recupero delle addizionali provinciali, va prevista una vera e propria azione legale, con il coinvolgimento di uno studio legale competente;

3. il rimborso non è applicabile nel caso in cui l’impresa avesse versato l’addizionale provinciale direttamente all’Agenzia delle dogane, in quanto, in quel caso, la prescrizione è di due anni (rapporto non più civilistico ma tributario);

4. nel caso il fornitore di allora non ci sia più, sia fallito, stia fallendo o sia difficoltoso il recupero, l’impresa può rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Dogane;

5. nel caso tutte le imprese italiane decidessero di recuperare i costi sostenuti, va infine osservato che le Amministrazioni finanziarie si troverebbero a dover restituire una somma superiore al miliardo di euro, cosa che potrebbe far intervenire il Governo con un intervento normativo per arginare (depotenziare o eliminare) le ricadute economiche della sentenza; alternativamente il Governo potrebbe attribuire al cliente finale la legittimazione ad agire nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, senza dover chiedere il rimborso al fornitore.

 

Il ruolo dei fornitori e delle associazioni di categoria

Fornitori e Associazioni di categoria stanno cercando di capire come comportarsi. I primi hanno previsto un incontro a breve con AIGET (Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader), mentre i secondi si muovono in autonomia singolarmente. Confindustria, ad esempio, ha richiesto un incontro al Direttore Generale delle Finanze del MEF per approfondire l’argomento, fornire delucidazioni e avere chiarimenti in merito alle azioni che l’Amministrazione finanziaria intende intraprendere.

L’iter e le operazioni necessarie

Riportiamo l’iter per arrivare alla restituzione dei costi:

 

1. l’impresa, tramite uno studio legale, avvia la causa nei confronti del fornitore (caso più semplice);

2. nel caso in cui la sentenza sia espressa a favore dell’impresa, il fornitore deve restituire i soldi all’impresa;

3. il fornitore ha poi 90 giorni di tempo dalla sentenza passata in giudicato per avviare una causa nei confronti dell’Amministrazione finanziaria;

4. una volta vinta la causa, l’Amministrazione finanziaria restituirà i soldi al fornitore.

 

Si ritiene utile elencare le attività che riteniamo necessarie:

 

• messa in mora per interrompere il termine di prescrizione di 10 anni;

• procedimento di rimborso delle addizionali provinciali versate nel 2010 e nel 2011;

• eventuale giudizio civilistico, da predisporre anche in base alle risposte dei fornitori dai quali è stata acquistata l’energia elettrica per gli anni 2010 e 2011;

• interazione con i fornitori per concordare, se possibile, le fasi di recupero.

 

Cosa può fare l’impresa

Per l’impresa che decide di attivarsi nel recupero dei costi, consigliamo di affidarsi ad uno studio legale di fiducia, competente in materia.

Diversamente, per vostra informazione e sperando di fare cosa gradita, abbiamo contattato il nostro studio di avvocati che normalmente utilizziamo per controversie nei confronti di GSE, Autorità eccetera, il quale ha preparato una proposta di consulenza per il rimborso delle addizionali che potremo inoltrarvi se richiesto. In questo caso PTE fornirà allo studio di avvocati un’assistenza meramente limitata alle operazioni tecniche di esame degli importi pagati nelle fatture dell’energia elettrica per gli anni 2010 e 2011.