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Titoli di Efficienza Energetica: sono cambiate le regole!

Con l’inizio di ottobre 2017 si è chiuso un capitolo e si volta pagina

 

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o Certificati Bianchi sono titoli negoziabili che certificano i risparmi negli usi finali dell’energia elettrica e termica derivanti da interventi di incremento dell’efficienza energetica.

Dopo un periodo di transizione durato qualche mese, il meccanismo precedente è definitivamente decaduto e non può più essere applicato, comprese tutte le schede di tipo standard ed analitico che il GSE ha ritirato.  Di fatto si potrà applicare solo il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, che ha introdotto importanti novità nei criteri, condizioni e modalità di richiesta dei TEE al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Restano invariate le regole di richiesta dei TEE derivanti dalla CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento), da sempre stabilite con una specifica legislazione (D.M. 5/9/11 e s.m.i.).

Fra le principali novità del nuovo sistema, si segnala l’obbligo di presentare al GSE la richiesta dei TEE prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’intervento: dunque, la pratica va pianificata per tempo e inoltrata già in fase progettuale.

Il nuovo decreto ha inoltre eliminato il coefficiente moltiplicativo “tau”, per cui ora ad ogni Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP) risparmiata corrisponde un TEE (1 TEP = 1 TEE). A fronte di questa scelta, si deve segnalare che il periodo di concessione dei TEE è stato prolungato e ora è compreso dai 7 ai 10 anni in funzione della tipologia di intervento.

Con il nuovo meccanismo, le modalità di valutazione dei risparmi energetici e di richiesta dei TEE sono state ridotte a due: progetti a consuntivo (PC) e progetti standardizzati (PS). Per il metodo standardizzato si è in attesa della pubblicazione di apposite schede, che dovranno guidare il proponente nel calcolo dei TEE. In ogni caso, entrambi i metodi prevedono misurazioni dirette dei consumi energetici e di eventuali altri parametri. A tal riguardo, in linea del tutto generale, per la definizione della baseline di riferimento, il decreto richiede misure pre-intervento di 12 mesi, ma si potrà optare per effettivi periodi di monitoraggio più brevi, giustificando la scelta in base alle caratteristiche dei contesti specifici. A tal proposito potrebbe tornare utile la pianificazione e l’installazione di sistemi di monitoraggio delle principali utenze/componenti ausiliarie come richiesto per soddisfare l’obbligo delle diagnosi energetiche, vedasi relativo articolo.

Si ricorda infine che le soglie minime di risparmio energetico sono state fissate pari a 5 TEP/anno per i progetti standardizzati e 10 TEP/anno per i progetti a consuntivo.

Nel frattempo, le difficoltà incontrate nell’ottenimento dei TEE, insieme ad una certa incertezza legata alle novità legislative del settore, hanno determinato negli ultimi mesi un sensibile incremento dei prezzi di vendita dei Titoli. Se dal 2010 al 2015 i prezzi si sono attestati nell’ordine dei 100 €/TEE, dall’inizio del 2016 il loro valore ha iniziato a salire. Ma è soprattutto nel 2017 che si è registrata la crescita maggiore, fino al raggiungimento di valori intorno ai 350 €/TEE a settembre.

Non è prevedibile per quanto tempo i prezzi potranno restare su questi livelli. In ogni caso è chiaro che l’incentivo economico dei TEE è sempre più determinante nell’agevolare il tempo di ritorno degli investimenti negli interventi di efficienza energetica.