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Unità di consumo nei centri commerciali: obbligo di
regolarizzazione entro il 1° ottobre 2017

Per l’Autorità è necessario regolare le posizioni e installare contatori differenziati o attivare POD virtuali

 

Con il Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC), l’AEEGSI regola i servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi di distribuzione chiusi (SDC).

Questa tipologia di sistemi di distribuzione si trova anche nei centri commerciali che ospitano unità immobiliari (unità di consumo = unità immobiliari) identificate nelle singole unità commerciali autonome e capaci di produrre, con caratteri di ordinarietà, un reddito proprio e che ricevono l’energia elettrica attraverso la rete elettrica privata, sita all’interno del centro commerciale regolarmente connesso alla rete elettrica pubblica tramite un unico punto di connessione. L’insieme delle unità commerciali descritte, si configura come un ASDC (Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi). Ogni unità commerciale è da considerare come un cliente finale c.d. “nascosto” a cui è attribuita un’unità di consumo, ma che è privo di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su rete privata. Ogni unità commerciale condivide un unico POD con gli altri clienti finali, ma essendo ciascuno un’entità completamente separata dall’altro, non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito.

È quindi necessario che le unità commerciali richiedano la propria regolarizzazione entro l’1 ottobre 2017, oltre il quale incorreranno in penali o sanzioni. È certo che l’Autorità, una volta regolarizzate le posizioni, chiederà il recupero degli importi relativi alle componenti non fatturate nei 5 anni precedenti. Inoltre, in caso di mancata regolarizzazione, è in discussione la possibilità di applicare una maggiorazione del 30% sugli oneri a partire dal 15/08/2009, sulla base di quanto riportato nel documento di consultazione n. 653/2016/R/eel.

Il metodo di regolarizzazione è descritto dall’Articolo 9 comma 9.2 del TISDC (si veda qui). Il testo riporta: “I gestori degli ASDC, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento (ndr la data è portata all’1 ottobre 2017), inviano al gestore della rete pubblica su cui insiste il punto di interconnessione principale, all’impresa distributrice concessionaria responsabile sul territorio su cui insiste la maggior parte della rete privata, e per conoscenza all’Autorità, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, predisposta utilizzando il formato riportato nell’Allegato 1 al presente provvedimento (vedi qui)”

Polo Tecnologico per l’Energia è a vostra gentile disposizione per eventuali chiarimenti.