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Clienti “nascosti”: obbligo di regolarizzazione entro il 30 giugno 2018

Prorogata la scadenza prevista per lo scorso anno, ma l’Autorità sembra decisa a far rispettare la normativa

 

Con questa news riprendiamo, aggiorniamo e riportiamo una trattazione completa di quanto affermato in un articolo pubblicato lo scorso anno dal titolo “Unità di consumo nei centri commerciali: obbligo di regolarizzazione entro il 1° ottobre 2017”.

Le configurazioni previste dall’Autorità

Con il Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC), ARERA regola i servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) e gli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusa (ASDC).

Gli SDC sono reti elettriche che distribuiscono energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, al netto di particolari eccezioni espressamente previste, non riforniscono clienti civili. Tali reti, nella titolarità di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici, sono sistemi elettrici caratterizzati dal fatto che per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. L’insieme dei SDC è individuato dall’Autorità ed è suddivisibile in Reti Interne di Utenza (RIU) e Altri SDC (ASDC): le RIU sono reti industriali esistenti al 2009 e connesse alle reti pubbliche di alta e altissima tensione; gli ASDC sono le altre reti esistenti al 2009 che rispettano la definizione di SDC. Si riporta uno schema esplicativo.

 

 

Unità di consumo e Unità immobiliare

La normativa catastale definisce l’Unità immobiliare come ogni fabbricato, o porzione di fabbricato o insieme di fabbricati, ovvero un’area che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale e quindi rappresenta un cespite indipendente. L’unità immobiliare è quindi identificata attraverso tre diversi parametri:

 

1. è un’entità fisica: un intero fabbricato (convitto, scuola, ecc.), ovvero una porzione di fabbricato (appartamento, negozio, ecc.), ovvero un insieme di fabbricati (opificio, caserma, ospedale costituito da diversi padiglioni, ecc);

2. è un’entità giuridica: appartenenza ad uno stesso proprietario inteso come ditta catastale;

3. è un’entità economica: cespite indipendente, inteso come minimo perimetro immobiliare avente capacità di produrre un reddito indipendente e quindi avente autonomia funzionale e reddituale.

 

Per Unità di Consumo (UC) si intende l’insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva.

In generale l’Unità di Consumo (UC) coincide con l’Unità Immobiliare.

Qualora vi sia un’unica unità immobiliare in cui persone distinte svolgano attività distinte, essa costituisce un’unica unità di consumo e il sistema elettrico identifica un solo cliente finale. L’unico cliente finale fornisce servizi, non energia elettrica, ai soggetti che operano all’interno della stessa unità immobiliare: non si può quindi configurare una attività interna di vendita di energia elettrica e non vi deve essere una fatturazione avente a oggetto i consumi elettrici.

In alcuni casi più unità immobiliari possono comunque essere accorpate in un’unica unità di consumo.

Centri commerciali e ortomercati

Nel caso dei centri commerciali, degli ortomercati, ecc., cioè nel caso di una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono stati inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti, occorre procedere ad una distinzione fra l’unità immobiliare afferente ai servizi condivisi del centro commerciale o dell’ortomercato, dalle altre unità immobiliari identificate nelle singole unità commerciali autonome e capaci di produrre, con caratteri di ordinarietà, un reddito proprio.

L’insieme delle unità commerciali descritte, si configura come un ASDC. Ogni unità commerciale è da considerare come un cliente finale c.d. “nascosto” a cui è attribuita un’unità di consumo, ma che è privo di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su rete privata. Ogni unità commerciale condivide un unico POD con gli altri clienti finali, ma essendo ciascuno un’entità completamente separata dall’altra, non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito.

 

 

I clienti finali “nascosti” sono quindi clienti finali a cui è attribuita un’unità di consumo ma che sono privi di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su SDC in quanto condividono un POD con altri clienti finali e che non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito.

È attualmente in corso un’azione di razionalizzazione sistemica finalizzata a fare in modo che tutti i clienti finali e tutti i produttori siano correttamente identificati e, qualora non direttamente connessi a una rete elettrica riconosciuta (cioè rete pubblica o SDC), rientrino in una configurazione ammessa.

Con le deliberazioni 276/2017/R/eel e 894/2017/R/eel, l’Autorità ha previsto quanto segue:

 

• ai fini della corretta individuazione dei clienti finali del sistema elettrico si deve fare riferimento alla definizione di “unità di consumo” di cui al TISSPC e al TISDC;

• i clienti finali “nascosti” sono tenuti ad auto-dichiararsi entro il 30 giugno 2018 (il termine dell’1° ottobre 2017 è stato quindi prorogato), richiedendo la connessione al gestore di rete territorialmente competente oppure (se ne ricorrono i presupposti) richiedendo all’Autorità l’identificazione di un ASDC ai sensi del TISDC;

 

In seguito a un incontro chiarificatore con ARERA, è stato previsto quanto segue:

 

• ai clienti finali “nascosti” che si auto-dichiarano entro il 30 giugno 2018 siano applicati conguagli solo nei casi in cui, pur non avendo richiesto nessuna qualifica, le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa vigente (SSPC o SDC). Qualora siano necessari conguagli, tali clienti finali sono tenuti a versare a CSEA, secondo modalità definite dalla medesima anche prevedendo la possibilità di effettuare pagamenti rateali, la differenza tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati come clienti della rete pubblica e le componenti tariffarie eventualmente versate, senza maggiorazioni o penali, per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 (o la data della loro entrata in operatività se successiva) e la data della loro regolarizzazione;

• i clienti finali “nascosti” che vengono individuati oltre il 30 giugno 2018 anche a seguito di segnalazione di altri soggetti, quali gestore di rete, Agenzia delle Dogane, etc., siano tenuti a versare a CSEA, secondo modalità definite dalla medesima anche prevedendo la possibilità di effettuare pagamenti rateali, la differenza, maggiorata del 30%, tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati come clienti della rete pubblica e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema eventualmente versate, per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 (o la data della loro entrata in operatività se successiva) e la data della loro regolarizzazione. Al riguardo, i gestori di rete, qualora dovessero individuare, anche in via presunta, alcuni clienti finali “nascosti”, sono tenuti a darne comunicazione a CSEA e all’Autorità per le azioni di competenza. L’Autorità, ove necessario, può avviare istruttorie e procedimenti sanzionatori in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra.