Image

Definita la riforma degli oneri di sistema per l’energia elettrica

Dal 1° gennaio 2018 cambia (quasi) tutto

 

Con deliberazione 922/2017/R/eel del 28 dicembre 2017, ARERA ha definito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la nuova struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per le utenze non domestiche del settore elettrico. Le componenti A2, A3, A4, A5, As, AE, MCT, UC4 e UC7 saranno valorizzate in due soli raggruppamenti:

 

1. ASOS oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione che saranno differenziati in base a classi di agevolazione;

2. ARIM rimanenti oneri generali;

 

oltre alla riconferma delle seguenti componenti:

 

3. componente UC3;

4. componente UC6.

 

Le componenti ASOS ed ARIM, come gli oneri di distribuzione, sono da considerarsi di tipologia trinomia, vale a dire:

 

• corrispettivi fissi in euro per ogni punto di prelievo;

• corrispettivi variabili in funzione della potenza massima assorbita nel mese (€/kW);

• corrispettivi variabili in base all’energia attiva prelevata (€/kWh).

 

Il sistema in vigore fino a dicembre 2017 non prevedeva un costo degli oneri variabili in funzione della potenza massima assorbita e questo comporta ricadute economiche, in alcuni casi non trascurabili.

I nuovi oneri prevedono un forte aumento del peso dei corrispettivi fissi (in c€/POD/anno) e in quota potenza (in c€/kW/anno) e una riduzione del peso dei corrispettivi variabili (in c€/kWh).

Va inoltre evidenziato come le imprese energivore potranno beneficiare direttamente in bolletta della riduzione degli oneri con uno sconto sulla componente ASOS.

La tabella riportata nella pagina seguente mostra, per un campione rappresentativo del nostro parco clienti, il confronto fra la vecchia e la nuova struttura degli oneri di sistema.

 

 

Sono state considerate le seguenti tipologie di utenze:

 

1. Supermercato BT (con consumo stagionale e costante)

2. Albergo BT (con consumo stagionale e costante)

3. PMI BT (con lavoro su un turno unico, 2 turni e 3 turni)

4. PMI BT (con lavoro su un turno unico, 2 turni e 3 turni)

5. Impresa MT non energivora (con lavoro su un turno unico, 2 turni e 3 turni)

6. Impresa MT energivora classe VAL (con lavoro su un turno unico, 2 turni e 3 turni)

7. Impresa MT energivora classe FAT2 con 20% ≤ IVAL < 30% (con lavoro su un turno unico, 2 turni e 3 turni)

 

Si veda l’articolo sulle imprese energivore per un approfondimento sulle classi di “energivorità”. Ecco i Risultati:

 

1. Le utenze svantaggiate dalla riforma appaiono le PMI BT che lavorano su un solo turno e le imprese manifatturiere MT in classe 0.

2. Le altre imprese risultano ottenere un vantaggio che, per le imprese energivore, può arrivare oltre i 30 €/MWh.

 

Per quanto concerne invece le utenze domestiche, l’ultima fase relativa al superamento del meccanismo a scaglioni sui corrispettivi degli oneri di sistema, a favore di una tariffa non progressiva, prevista per il 1° gennaio 2018, è stata posticipata al 1° gennaio 2019 (Delibera 867/2017/R/EEL).