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Newsletter 8 – 2015

 

Imprese partecipate da Enti Pubblici e l’obbligo di diagnosi energetica

Questa importante precisazione fa ricadere nell’obbligo di diagnosi energetica molte imprese che hanno partecipazioni pubbliche

 

Entro il prossimo 5 dicembre sono obbligate ad eseguire una diagnosi energetica tutte le grandi imprese. Oltre alle imprese non qualificabili come PMI, rientrano nella definizione di grande impresa anche tutte quelle imprese in cui almeno il 25% del loro capitale o dei loro diritti di voto è detenuto direttamente o indirettamente da un Ente Pubblico oppure congiuntamente da più Enti Pubblici (art. 3, comma 8 del DM 18 aprile 2015 e art. 3, comma 4 della Raccomandazione 2003/361/CE).

Questa precisazione qualifica come grande impresa PMI che sembravano escluse dall’obbligo di diagnosi energetica.

Fanno eccezione le imprese che hanno una quota di capitale pari o superiore al 25% (ma non superiore al 50%) detenuta dagli organismi pubblici elencati all’art. 3, comma 3 del DM 18 aprile 2015: in questi casi non si applica la citata regola (art. 3, paragrafo 2, comma 3 della Raccomandazione e art. 3, comma 3 del DM 18 aprile 2015).

Restano escluse dall’obbligo di diagnosi energetica le Amministrazioni Pubbliche riportate nella ricognizione ISTAT annuale.

 

Prezzo del gas: saldi fuori stagione

Le interessanti condizioni attuali hanno spinto molti a ragionare sul medio-lungo periodo per la copertura del fabbisogno di gas metano

 

La stagione invernale appena iniziata è caratterizzata da un andamento decrescente delle quotazioni previsionali del gas naturale, con valori nettamente inferiori a quelli dell’inverno precedente.

PSV (Punto di Scambio Virtuale), l’hub italiano del gas naturale, per l’anno 2016 (Cal16), ha proposto un prezzo inferiore ai 20 c€/Sm3, mentre lo scorso anno (Cal15) era quotato a circa 28 c€/Sm3. Si tratta di un calo importante (ben 8 c€/Sm3 pari a un calo del 29%), dovuto a una combinazione di bassa domanda per usi termoelettrici ed industriali e temperature invernali sopra le medie stagionali. Ne consegue una situazione nella quale gli stoccaggi risultano pieni e quindi l’ampia disponibilità di offerta fa sì che i prezzi degli hub siano a livelli molto interessanti. Il TTF olandese, hub di riferimento dell’Europa continentale, ha raggiunto la quotazione per il 2016 di circa 18 c€/Sm3. I valori sul Cal17 sono addirittura inferiori, anche se di poco.

Il trend è il medesimo sui principali hub europei (Austria – Baumgarten, Germania – Gaspool, Francia – PEG, Gran Bretagna – NPB) che rappresentano il punto di riferimento per i prezzi del gas naturale.

La situazione internazionale vede contrapporsi fattori ribassisti come il valore delle scorte di petrolio americane che risultano superiori a quelle dello scorso anno dell’11% ai tragici fatti di Parigi e pertanto la fine di novembre si preannuncia difficilmente interpretabile.

Ci sentiamo di consigliarvi attentamente di valutare se coprire il vostro fabbisogno ragionando su un periodo a medio – lungo termine (anno termico 2016/17, anno 2017) date le interessanti condizioni, per poter cogliere le opportunità che offre il mercato.

Siamo ovviamente a disposizione per assistervi nella scelta del miglior fornitore e delle migliori condizioni economiche.

 

 

Conto alla rovescia per le diagnosi energetiche: il Mise fornisce chiarimenti alle imprese

Il 5 dicembre 2015 rappresenta il termine per l’esecuzione delle diagnosi energetiche previste dal D.Lgs 102/2014 di attuazione della direttiva europea 27/2012 sull’efficienza energetica

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una serie di FAQ, raccolte con il supporto dell’Enea, volte ad agevolare le imprese nell’adempimento dell’obbligo.

Tra gli argomenti di maggior rilievo, la definizione della data ultima per l’invio all’ENEA delle diagnosi, maggiori chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’obbligo e sulle sanzioni previste dalla legge. Il documento, che integra i chiarimenti già forniti a maggio 2015, rientra nell’ambito delle azioni di informazione e sensibilizzazione sul tema delle diagnosi energetiche svolte dal MiSE con il supporto dell’ENEA.

Ecco le FAQ che riteniamo più importanti e che rappresentano le domande che maggiormente ci vengono poste:

Come devono essere trattati i siti che sono già in possesso di diagnosi secondo gli schemi ISO 14001, ISO 50001 o EMAS?

I siti già in possesso delle diagnosi secondo gli schemi di certificazione ISO 14001, ISO 50001 o EMAS, vanno comunque inseriti nell’elenco dei siti produttivi dell’impresa da sottoporre a diagnosi e da considerare ai fini dell’applicazione della metodologia di campionamento. Qualora risultassero tra i prescelti, si potrà inviare la diagnosi già eseguita sugli stessi, se conforme all’allegato 2 del D.Lgs 102/2014 ed ancora in corso di validità.

Chi può attualmente redigere una diagnosi energetica ? Esistono requisiti specifici tipo laurea o dottorato?

Come espressamente precisato al punto 3.1 del documento di chiarimenti, fino al 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche possono essere condotte dai soggetti elencati all’articolo 8, comma 1 del D.Lgs 102/2014 (società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici) anche se non in possesso delle relative certificazioni rilasciate sotto accreditamento. Il soggetto che esegue la diagnosi, ove non possieda le suddette certificazioni, è pertanto tenuto a fornire all’ENEA, contestualmente alla diagnosi, idonea dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, che specifichi le proprie competenze e le referenze maturate in ambito di diagnosi energetica.

Imprese energivore e grandi imprese sono vincolate a specifiche scadenze per la realizzazione degli interventi di efficientamento risultanti dalla diagnosi?

Come espressamente previsto dall’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 102/2014, le imprese energivore sono tenute a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza energetica individuati dalle diagnosi, o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50.001. Le grandi imprese non sono soggette al medesimo obbligo, anche se la realizzazione degli interventi di efficientamento individuati dalla diagnosi è auspicabile.

Il 5 dicembre è la data ultima per eseguire la diagnosi o per inviare la documentazione richiesta ad ENEA?

Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 e per non incorrere nelle sanzioni di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, la diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre 2015. Le imprese soggette all’obbligo sono tenute, inoltre, a trasmettere la diagnosi unitamente a tutta la documentazione richiesta entro e non oltre il 22 dicembre 2015, ciò per consentire ad ENEA di effettuare i controlli sulla conformità delle diagnosi stesse alle prescrizioni del decreto.

 

Dal 2016 l’energia reattiva potrebbe costare cara!

Presentati i possibili effetti delle nuove modalità per il calcolo delle penali nel caso di supero di energia reattiva

 

Come già comunicato nelle newsletter di febbraio e ottobre, la delibera dell’AEEGSI n.180/2013/R introduce nuove modalità per il calcolo delle penali nel caso di supero di energia reattiva. A partire dal 2016 la soglia oltre la quale è applicata la penale, pari alla percentuale di energia reattiva rispetto all’energia attiva, passa dalla percentuale del 50% al 33%. È consigliabile verificare per tempo l’adeguatezza degli impianti di rifasamento.

Su richiesta di alcuni clienti abbiamo eseguito degli studi basati sui dati di consumo forniti e abbiamo ipotizzato lo scenario a partire dal prossimo anno. Nella tabella sottostante (TAB.1) sono riportati i consumi, suddivisi in consumi di energia attiva e reattiva, di un’azienda cliente. Nella seconda tabella (TAB.2) abbiamo ipotizzato i valori di penale applicabili (i valori ufficiali non sono ancora stati comunicati) in funzione della diminuzione della soglia.

 

 

Prendendo in considerazione unicamente le fasce F1 e F2, a cui vengono applicate le penali per esubero dell’energia reattiva, sono stati riportati in tabella (TAB.3) i valori dei consumi soggetti a penale calcolati in funzione della soglia di determinazione.

Nella tabella di sintesi finale (TAB.4) sono applicati ai valori di consumo appena calcolati i valori di penale (reali e ipotizzati) relativi ai due scenari: fino al 31/12/2015 e dal 01/01/2016.

 

 

Come appare chiaramente espresso dal riquadro di sintesi, la differenza di spesa tra la situazione attuale e quella ipotizzata per i prossimi anni risulta decisamente consistente.

Consigliamo pertanto di effettuare uno studio di verifica dell’adeguatezza del sistema di rifasamento esistente per poi valutare le possibili soluzioni di intervento e i tempi di rientro degli eventuali investimenti sostenuti.

 

Sospensione incentivo per mancato adeguamento A.70

E’ iniziato il procedimento di sospensione degli incentivi per le imprese che non hanno effettuato l’adeguamento

 

Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera dell’Autorità 84/2012/R/EEL, e dalle successive modifiche apportate dalla deliberazione 243/2013/R/EEL, il GSE sta procedendo a sospendere l’erogazione degli incentivi nonché l’efficacia delle convenzioni di Ritiro Dedicato e Scambio sul Posto nei confronti degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza superiore a 6 kW, già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012 e per gli impianti di potenza fino a 50 kW, già connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data, per i quali è stato segnalato, dalle imprese distributrici competenti, il mancato adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A.70 del Codice di Rete.

I titolari degli impianti interessati dalla sospensione delle convenzioni e/o dell’erogazione degli incentivi riceveranno dal GSE una notifica a mezzo e-mail con i riferimenti dell’impianto e del relativo rapporto contrattuale oggetto di sospensione.

Si specifica che la suddetta sospensione non comporta alcuna decurtazione degli incentivi spettanti, fermo restando che il ripristino dell’erogazione dei corrispettivi “sospesi” potrà avvenire esclusivamente a seguito della comunicazione del distributore competente che attesti l’avvenuto adeguamento dell’impianto di produzione.