Numero 8 – 2020
Comunità energetiche in Europa
Analisi della situazione in Italia e nel resto dell’Europa
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale “Incentivi” del Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), l’Italia ha completato l’iter normativo che prevede la possibilità, per i consumatori di energia elettrica, di associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e costituire comunità energetiche. Le modalità di costituzione delle comunità stesse e le istanze d’accesso alle tariffe incentivanti andranno effettuate con le modalità previste della delibera Arera 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 sulle comunità energetiche, una volta che il GSE pubblicherà le linee guida operative, cosa che dovrebbe avvenire entro quest’anno.
Si è quindi anticipata l’attuazione della direttiva europea che consente di costituire l’autoconsumo collettivo, attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio, e le comunità energetiche, a cui possono partecipare persone fisiche, PMI, enti locali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello dei condomini.
Di questo argomento ne avevamo già parlato nelle precedenti newsletter, riportando spiegazioni ed esaustivi esempi e casi.
In alcuni stati europei, come in Germania e Danimarca, si parla di comunità europee già da tempo, mentre in altri, come in Italia, si comincia ora dopo alcune valide esperienze pilota.
Nella pagina seguente riportiamo una tabella di confronto che coinvolge i seguenti Stati europei: Italia, Austria, Francia, Portogallo, Spagna, Germania e Danimarca.
Si riporta una spiegazione delle seguenti caratteristiche esaminate per ogni Stato.
• Tipologia autoconsumo: l’autoconsumo può essere “virtuale”, come previsto dal modello italiano, in modo da non dover prevedere nuove soluzioni impiantistiche, oppure “reale” con ridistribuzione dell’energia autoprodotta.
• Introduzione concetto di comunità energetica nella normativa nazionale: viene riportato l’anno in cui la normativa nazionale introduce il concetto di comunità energetica; per alcuni stati se ne parla già prima della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (REDII), per altri invece solo dalla data di pubblicazione della Direttiva in questione.
• Iter normativo completo: si tratta della data che permette di affermare che l’impianto normativo è ormai completo; in Germania e Danimarca, Paesi dove si parla di comunità energetiche da molti anni, la Direttiva REDII non è stata ancora pienamente recepita e quindi non si può affermare che l’iter normativo sia completo; va comunque detto che l’ultima data per il recepimento della Direttiva è il mese di giugno 2021.
• Incentivo autoconsumo: si tratta di un incentivo in euro sull’energia autoconsumata (realmente o virtualmente).
• Incentivo ulteriore su autoconsumo: si tratta di ulteriori incentivi.
• Sconto in bolletta: si tratta di un eventuale sconto praticato nelle fatture degli utenti della comunità energetica.
• Note: si sono riportate alcune note di rilevanza.
• Problematiche: sono riportate le criticità evidenti e le migliorie da apportare per incrementare la convenienza.
In Austria, Germania e Danimarca le comunità sono già diffuse e c’è un importante contributo al loro sviluppo, mentre in Francia, Portogallo e Spagna ci sono molti ostacoli, economici e/o burocratici. I modelli possono essere “virtuali”, come in Italia e Francia o “reali”, con una distribuzione dell’energia autoprodotta all’interno della comunità. Il modello italiano, dal punto di vista teorico, risulta concettualmente semplice e facilmente applicabile, quindi le aspettative sono tra le migliori. Va infine segnalato che in Danimarca, sebbene lo spirito cooperativistico sia incentivato, i progetti possono avere uno scopo di lucro, cosa non prevista dalla Direttiva europea REDII.
A termine di questo articolo, si può concludere come lo sviluppo delle comunità energetiche che sta coinvolgendo l’Italia e l’Europa sarà una tematica che continuerà a coinvolgere sempre più imprese e cittadini. L’impianto normativo risulta consolidato in quasi tutti i Paesi europei e quindi, anche se rimangono condizioni differenti da Stato a Stato, per il futuro si prevede una significativa diffusione delle comunità energetiche.
PTE ha cominciato a seguire fin dall’inizio questi modelli che, in forma diversa, hanno preso piede sul territorio e che inizialmente si erano sviluppati non guidati da imposizioni normative, ma da “spirito di comunità”, dovuto alla tradizione cooperativa ed a norme sociali che valorizzavano il territorio. Nel tempo sono poi subentrati anche obiettivi individualistici (risparmio sulla bolletta e opportunità di lavoro), comunitari (indipendenza energetica, autonomia, incremento della coesione e della partecipazione) ed ecologici (riduzione emissioni, cambiamento dei comportamenti) che però nulla tolgono allo spirito iniziale che ha fatto nascere queste iniziative e al quale l’Europa si è ispirata per la definizione della Direttiva REDII.
Recupero addizionali provinciali energia elettrica 2010-2011
A gennaio 2021 ci saranno le prime udienze in tribunale
In seguito alle risposte negative dei fornitori, lo Studio legale a cui si sono affidate numerose imprese seguite da PTE, ha attivato la fase di negoziazione assistita (obbligatoria fino a rimborsi pari ad € 50.000,00) e in altri casi ha direttamente intrapreso la fase giudiziale. In seguito al deposito dei ricorsi, il Giudice ha emesso i decreti con cui ha fissato le udienze. Le prime saranno a gennaio 2021 e potremo conoscere l’esito delle legittime richieste di rimborso.
La procedura non si basa su una semplice richiesta di rimborso, ma prevede purtroppo procedure (fase negoziale e/o giudiziale) nei confronti del proprio fornitore che, a sua volta, farà poi rivalsa nei confronti dell’erario. Nel frattempo le maggiori associazioni di categoria interessate (Confindustria, CNA, Utilitalia, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Casartigiani) hanno chiesto un incontro urgente con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, on. prof. Roberto Gualtieri, per un confronto sulle iniziative da adottare per consentire il recupero delle addizionali illegittimamente versate.
Polo Tecnologico per l’Energia, tramite il proprio Studio legale di fiducia, sta seguendo pratiche di rimborso potenziale per circa 1,5 milioni di euro e rimane a disposizione per eventuali richieste di assistenza. Con le prossime newsletter vi informeremo inoltre sugli esiti delle cause e delle iniziative politiche.
Contributo Autorità: pagamento per pochi, incombenza per molti
Pubblicata la delibera che fissa i parametri per determinare l’entità del contributo
La deliberazione del 6 ottobre 2020 n. 358/2020/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.. La determinazione n. 73/DAGR/2020 ha invece fissato al 15 dicembre la scadenza per l’eventuale versamento del contributo.
In base alla deliberazione dell’Autorità su citata n. 358/2020/A, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2020 è pari a:
• 0,31 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato, per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas;
• 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII, per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono;
• 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio, per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono. Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:
a) spazzamento e lavaggio delle strade;
b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
f) spedizione transfrontaliera.
Le attività dei settori dell’energia elettrica, del gas e del settore idrico, sono elencate all’articolo 4.1 del TIUC (Allegato A alla deliberazione 24 marzo 2016 – 137/2016/R/com come successivamente modificato ed integrato).
Tali attività sono di seguito riportate:
SETTORE ENERGIA ELETTRICA
a) produzione dell’energia elettrica (inclusa la produzione di energia elettrica degli impianti con produzione combinata di energia elettrica e calore);
b) trasmissione dell’energia elettrica;
c) dispacciamento dell’energia elettrica;
d) distribuzione dell’energia elettrica;
e) misura dell’energia elettrica;
f) acquisto e vendita all’ingrosso dell’energia elettrica;
g) vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia;
h) vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela;
i) vendita ai clienti finali liberi dell’energia elettrica;
j) attività elettriche estere (non costituiscono base imponibile)
SETTORE GAS
a) coltivazione del gas naturale;
b) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
c) stoccaggio del gas naturale;
d) trasporto del gas naturale;
e) dispacciamento del gas naturale;
f) distribuzione del gas naturale;
g) misura del gas naturale;
h) acquisto e vendita all’ingrosso del gas naturale;
i) vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza;
j) vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato;
k) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate;
l) attività gas estere (non costituiscono base imponibile)
SETTORE IDRICO
a) acquedotto
b) fognatura
c) depurazione
d) altre attività idriche
SETTORE RIFIUTI URBANI
a) spazzamento e lavaggio delle strade;
b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti (non costituiscono base imponibile);
d) recupero dei rifiuti urbani;
e) smaltimento dei rifiuti urbani;
f) lavorazione di sostanze od oggetti secondo le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 184-ter, del decreto legislativo n. 152/06;
g) autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente.
h) Nella deliberazione n. 358/2020/A l’Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l’esercizio 2019.
Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori ad € 100,00, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.
Il contributo 2020 deve essere versato entro il 15 dicembre 2020.Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo – ivi inclusi coloro il cui versamento è uguali o inferiori ad € 100,00 – sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 15 febbraio 2021, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni casi di ricavi assoggettati o non assoggettati all’obbligo del versamento del contributo, e pertanto da inserire o meno nella base imponibile:
SETTORE ENERGIA ELETTRICA
NON RIENTRANO tra i ricavi assoggettati:
• ricavi per energia elettrica ceduta a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante;
• ricavi da servizi di gestione, manutenzione e sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica o cimiteriale;
• ricavi da trasporto, distribuzione e vendita di energia termica.
RIENTRANO tra i ricavi assoggettati:
• ricavi derivanti da corrispettivi quali CCT e CTR;
• ricavi derivanti da sbilanciamenti;
• ricavi derivanti da tariffa incentivante “Conto Energia” (al netto della ritenuta d’acconto);
• ricavi derivanti da tariffa incentivante “Tariffa Premio” (al netto della ritenuta d’acconto);
• ricavi derivanti da servizi di scambio sul posto (conto scambio);
• ricavi derivanti da “Ritiro Dedicato” in cessione totale e/o parziale (RID);
• ricavi derivanti da vendita con tariffa onnicomprensiva;
• ricavi derivanti da vendita di Titoli di Efficienza Energetica (TEE);
• ricavi derivanti da cessione di certificati di origine dell’energia prodotta da fonti rinnovabili;
• ricavi derivanti da vendita con tariffa “GRIN” – Gestione Riconoscimento Incentivo;
• ricavi derivanti da vendita di energia elettrica prodotta da altre fonti rinnovabili e assimilate;
• ricavi derivanti dalla vendita di altri titoli quali ad esempio cd. “Titoli CO2” – “Certificati Neri /Grigi”.
I ricavi derivanti da contribuzione pubblica (ad es. conto energia) o da reintegri dei costi previsti dalla regolazione (ad es. nel caso degli impianti c.d. essenziali) sono da assoggettare al versamento del contributo.
SETTORE GAS
NON RIENTRANO tra i ricavi assoggettati:
• ricavi da vendita gas naturale o GPL per autotrazione;
• ricavi da vendita di gas in bombole;
• ricavi per vendita gas a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante.
SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NON RIENTRANO tra i ricavi assoggettati:
• ricavi per i servizi idrici per usi civili e industriali erogati a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante
• in presenza di usi multipli che includano usi idroelettrici o agricoli, il contributo è dovuto solo sui ricavi relativi agli usi civili e industriali; vanno pertanto esclusi i ricavi relativi alla produzione di energia elettrica nel caso di invasi idroelettrici utilizzati anche per il prelievo di acqua da destinare al consumo civile, nonché i ricavi relativi agli usi agricoli per invasi destinati a scopi misti civili e agricoli.
• ricavi corrispondenti alla produzione di energia, già soggetta a specifica contribuzione.
SETTORE RIFIUTI
Per i soggetti operanti nel settore dei rifiuti rientrano tra i ricavi assoggettati quelli relativi alle attività di cui all’articolo 1 della deliberazione 443/2019/R/rif con riferimento ai rifiuti anche differenziati urbani e assimilati (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso); NON RIENTRANO tra i ricavi assoggettati: i ricavi derivanti da attività esterne al ciclo integrato dei RU come definite dall’art. 1 del MTR quali ad esempio la derattizzazione, la disinfestazione zanzare, lo spazzamento neve, la gestione verde pubblico, la cancellazione scritte vandaliche.
Non rientrano nel calcolo dei ricavi assoggettati per tutti i settori:
• l’imposta sul valore aggiunto.
• ricavi da vendita di prodotti finiti e assistenza post-vendita.
• poste rettificative dei costi quali gli incrementi delle immobilizzazioni, le variazioni dei lavori
• in corso e le variazioni delle rimanenze dell’esercizio.
• proventi finanziari e i dividendi.
Rientrano, invece, nella base imponibile le sopravvenienze attive attinenti le attività di precedente punto e non già assoggettate al contributo (sopravvenienze attive ordinarie). Esempio: l’impresa ha ceduto a terzi 5.000 MWh elettrici e incassato 250.000 Euro (ipotesi di 50 €/MWh medi).
Lo 0,31 per mille è pari a 77,50 Euro e quindi, dato che è inferiore ad € 100,00 non deve fare il versamento.
La dichiarazione DEVE invece essere resa anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto poiché inferiore alla soglia di € 100,00. Si rimanda alle regole dell’Autorità per eventuali istruzioni riguardanti la dichiarazione: https://www.arera.it/allegati/operatori/raccolte_dati/manuali/2020/contributo20.pdf.
Si riporta anche il link alle Istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’anno 2020: https://www.arera.it/allegati/docs/20/073-20dagrall.pdf
Fine mercato di tutela dell’energia elettrica per circa 200 mila imprese
Servizio garantito fino al 2022 per famiglie e microimprese
Dal 1° gennaio 2021 comincia il progressivo passaggio obbligatorio dal servizio di maggior tutela al mercato libero dell’elettricità soltanto per le piccole imprese, mentre il servizio di maggior tutela proseguirà per famiglie e la generalità delle microimprese fino al 2022.
La delibera 491/2020/R/eel del 24 novembre 2020 introduce il “servizio a tutele graduali” per le piccole imprese che nel nuovo anno non avranno ancora scelto un venditore del mercato libero. Un servizio per garantire la continuità della fornitura e lasciare il tempo necessario a scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze.
Le imprese che accedono a tale servizio hanno le seguenti caratteristiche:
• I POD sono connessi in bassa tensione.
• Lo status è di “piccola impresa” in accordo alla definizione comunitaria (avere tra 10 e 50 dipendenti e un fatturato annuo tra i 2 ed i 10 milioni di euro) o l’impresa ha un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW.
Per le piccole imprese (e per le sole microimprese con almeno un punto con potenza superiore a 15 kW), quindi, dal 1° gennaio 2021 la modalità principale di fornitura sarà il mercato libero, come previsto dalle direttive europee. Per i clienti domestici e le microimprese (imprese con meno di 10 occupati e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) con tutti i punti di prelievo con potenza inferiore o uguale a 15 kW, la scadenza è fissata all’anno successivo, gennaio 2022.
A partire dal 1° gennaio 2021, le piccole imprese e le sole microimprese con almeno un punto con potenza superiore a 15 kW nel mercato tutelato, laddove non abbiano sottoscritto un’offerta del mercato libero passeranno automaticamente e temporaneamente, senza interruzioni della fornitura, nel “servizio a tutele graduali”. Nel periodo 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 l’utenza sarà assegnata in modo transitorio al fornitore della maggiore tutela che già serve il cliente, con condizioni contrattuali coincidenti con quelle delle offerte PLACET già esistenti (contratti a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela).
Il prezzo sarà in questa prima fase analogo a quello del servizio di maggior tutela che, per la parte della spesa per la materia energia, continuerà a riflettere le variazioni del prezzo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso ma sarà basato sui valori consuntivi del PUN (il prezzo di riferimento dell’energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica). Tutte le altre componenti della bolletta continueranno a essere stabilite dall’Autorità.
Gli esercenti la maggior tutela contatteranno i clienti non domestici titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione con potenza inferiore o uguale ai 15 kW per richiedere un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti dimensionali della microimpresa (cioè un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).
Dopo il 1° luglio 2021, invece, ci sarà un’assegnazione a regime e il servizio a tutele graduali sarà erogato dagli esercenti selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali (ripetute dopo tre anni) a livello di aree territoriali, con le condizioni contrattuali delle offerte PLACET.
Le condizioni economiche relative alla Spesa per la materia energia continueranno ad essere basate sui valori consuntivi del PUN (Prezzo Unico Nazionale, prezzo della Borsa elettrica), come nell’assegnazione provvisoria, e a comprendere corrispettivi a copertura degli altri costi di approvvigionamento e commercializzazione, con una parte definita in base agli esiti di aggiudicazione della gara.
In ogni caso, le piccole imprese riceveranno un’informativa dettagliata (da parte del proprio operatore) al momento dell’attivazione del servizio di tutele graduali a regime. Saranno applicate le condizioni stabilite dall’Autorità riguardo a modalità e tempistiche di fatturazione, contenuto dei documenti di fatturazione, garanzie da richiedere al cliente, tempistiche e modalità di pagamento, modalità di rateizzazione e di applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale ecc.
SiBonus: il portale per la cessione dei crediti di imposta è online
Un’opportunità in più per chi usufruisce dei bonus per la casa, tra i quali il Superbonus 110%
InfoCamere, ovvero la società delle Camere di Commercio italiane per l’innovazione digitale, il cui scopo è quello di semplificare il rapporto tra i cittadini e le imprese con la Pubblica Amministrazione tramite i servizi digitali, ha da poco ultimato il nuovo portale “SiBonus” che permette a chiunque disponga dell’identità digitale SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) di cedere o acquistare crediti d’imposta generati a seguito degli interventi agevolati.
Si ricorda che il credito d’imposta è un qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti dello Stato. Questo può essere utilizzato per compensare eventuali debiti nei confronti dell’erario, per il pagamento dei tributi oppure, in certi casi, è possibile richiederne il rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il decreto Rilancio aveva già introdotto la possibilità di cedere ad altri il proprio credito d’imposta per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica, ma ora con il nuovo portale è anche possibile che questo possa essere venduto a terzi, per ottenere un’immediata liquidità.
I crediti d’imposta che possono essere venduti a soggetti terzi o scontati in fattura direttamente dall’impresa esecutrice dei lavori, sono solo quelli generati dai seguenti interventi:
• Superbonus 110% (detrazione al 110% delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici).
• Ecobonus (detrazione dal 50% all’85% delle spese sostenute per interventi in ambito di efficienza energetica effettuati sia su singole unità immobiliari che su parti comuni condominiali).
• Sismabonus (detrazione dal 50% all’85% delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche effettuati sia su singole unità immobiliari che su parti comuni condominiali).
• Bonus ristrutturazioni (aliquota del 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione della propria abitazione e delle parti comuni condominiali, per l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici).
• Bonus facciate (aliquota del 90% delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ivi inclusi interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna).
Il portale si propone come una piazza di scambio virtuale sicura, il cui funzionamento è semplice e può essere riassunto nei seguenti punti:
1. Registrarsi e accedere al portale “SiBonus” tramite identità digitale SPID o CNS, al seguente indirizzo: https://sibonus.infocamere.it
2. Inserire l’annuncio del credito di imposta in proprio possesso indicando il suo valore ed il prezzo a cui si intende cederlo.
3. L’annuncio apparirà nella lista dei crediti d’imposta presenti nella piattaforma e a seconda dell’interesse che susciterà, si riceveranno le richieste di acquisto. Sarà il titolare del credito di imposta a scegliere il destinatario del proprio credito.
4. Infine, stipulando il contratto di cessione del credito con l’offerente, si realizza la vendita. In tal modo l’offerente avrà a disposizione il credito e il venditore riceverà l’importo pattuito.
Tra gli interventi coinvolti, il Superbonus 110% ricoprirà certamente una fetta importante. Per quest’ultimo, si ricorda che PTE ha creato una filiera (banche, imprese fornitrici, artigiani e consulenti) per garantire realizzazioni “chiavi in mano”, con particolare riferimento alla tipologia dei condomini.
Energy management e gestione dell’energia reattiva
Novità introdotte dalla delibera 568/2019/R/EEL
Che cosa è l’energia reattiva?
L’energia reattiva è un’energia che non viene impiegata per produrre lavoro utile, ma che è necessaria per il funzionamento delle macchine elettriche. Questa energia viene continuamente scambiata tra la rete e i carichi elettrici per il normale funzionamento dei campi elettromagnetici delle macchine.
Esempi di produttori di energia reattiva sono i compressori, macchine per stampaggio, trapani, mentre assorbitori di energia reattiva sono motori elettrici, compressori, pompe, trasformatori, saldatrici e lampade a fluorescenza.
L’energia reattiva è misurata in VArh, non subisce trasformazioni in altre forme di energia né viene convertita in lavoro utile, ma non è trascurabile perché introduce a livello elettrico degli sfasamenti tra corrente e tensione, generando delle perdite energetiche aggiuntive e complicazioni a livello di gestione delle reti e degli impianti.
Cosa prevede attualmente la normativa che regolamenta gli scambi di energia reattiva?
Nel controllo degli scambi di energia reattiva, si fa solitamente riferimento al fattore di potenza (cos ϕ), coseno dell’angolo di sfasamento tra corrente e tensione o coseno dell’angolo di sfasamento tra energia attiva ed energia apparente.
La normativa in vigore pone, per le utenze finali con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, delle limitazioni sul prelievo e sull’immissione di energia reattiva.
Nel dettaglio, il “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT)” dispone che:
– il livello minimo del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nelle fasce orarie F1 ed F2 sia pari a 0,90;
– nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali il livello minimo del fattore di potenza medio mensile è 0,70;
– non è consentita l’immissione in rete di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali.
Nel caso in cui le predette disposizioni non siano rispettate, il gestore competente può richiedere l’adeguamento degli impianti, pena la sospensione del servizio.
L’Autorità prevede inoltre delle penali per prelievi di energia reattiva tali da determinare un cos ϕ < 0,95 (energia reattiva > 33% energia attiva), penali che risultano essere maggiorate per cos ϕ < 0,80) (energia reattiva > 75% energia attiva). Si riportano a seguire i costi unitari delle penali applicabili:
Cosa cambia con la delibera 568/2019/R/EEL?
Con la Delibera 568/2019/R/EEL l’Autorità attua quanto proposto con il documento per la consultazione 481/2019/R/EEL, disponendo l’aggiornamento della regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva, a partire rispettivamente dal 2021 e dal 2022.
Mentre per le utenze in media e bassa tensione le disposizioni in merito ai prelievi di energia reattiva rimangono invariate rispetto alla normativa attuale, la delibera introduce delle penali per quanto concerne le immissioni in rete di energia reattiva.
Nel dettaglio, per le immissioni di energia reattiva da parte dei clienti finali in bassa e media tensione (nelle fasce F1, F2 e F3) vengono previsti dei corrispettivi di penalità pari a quelli in vigore per prelievi dei clienti finali di pari tensione con fattore di potenza inferiore a 0,80. Questa modifica normativa non è da sottovalutare e interessa numerose utenze finali con impianti di rifasamento non correttamente funzionanti.
Polo Tecnologico per l’Energia, con il servizio di verifica delle fatture che comporta l’analisi dei consumi al quarto d’ora di energia attiva e reattiva, ha riscontrato frequentemente anomalie su alcuni impianti di rifasamento, progettati e dimensionati per bilanciare il prelievo di energia reattiva da rete dello stabilimento, ma che rimangono attivi anche in assenza di carichi induttivi, finendo per immettere costantemente energia reattiva in rete.
L’immissione, che già dalla normativa in vigore si ricorda non sarebbe permessa, verrà penalizzata con l’applicazione delle penali maggiorate previste per i prelievi eccessivi di energia reattiva e pari a 0,327 c€/kVArh per le utenze MT e 0,959 c€/kVArh per le utenze BT (valori 2020).
Come conclusione si può affermare che il nuovo metodo tariffario avrà delle ricadute economiche a volte importanti sulle fatture dell’energia elettrica di POD con impianti di rifasamento non progettati o non tarati correttamente.
Polo Tecnologico per l’Energia è a disposizione per eseguire delle verifiche tecniche sugli impianti di rifasamento utili ad individuare gli eventuali interventi di adeguamento.
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